LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1)L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»).
2)Il regolamento (UE) n. 978/2012 dispone che un paese che beneficia di un regime d’accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie dell’SPG o condizioni più favorevoli non dovrebbe beneficiare dell’SPG.
3)L’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG è stabilito nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Ai sensi di detto regolamento, la Commissione riesamina l’allegato II entro il 1o gennaio di ogni anno al fine di modificare lo stato dei paesi elencati in base ai criteri stabiliti all’articolo 4 del regolamento di cui sopra.
4)L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 prevede di lasciare al paese beneficiario dell’SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al riesame dello stato del paese in relazione all’SPG. La decisione di escludere un paese beneficiario dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, si applica due anni dopo la data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato.
5)Un regime di accesso preferenziale al mercato ha iniziato ad applicarsi al Kenya il 1o luglio 2024. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, è opportuno rimuovere il Kenya dall’allegato II di tale regolamento. Coerentemente con i precedenti in casi analoghi e al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare indebiti oneri amministrativi, è opportuno che l’esclusione del Kenya dall’allegato II si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2027,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:
nell’allegato II, sotto il titolo «Paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a)», i seguenti codici alfabetici e paesi corrispondenti sono soppressi rispettivamente dalle colonne A e B:
KE Kenya
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e i suoi effetti decorrono dal 1o gennaio 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
pixabay
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