Regolamento (UE) 2025/146 della Commissione del 29 gennaio 2025 che modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 396/2005 del PE e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di zoxamide in o su determinati prodotti.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Per la sostanza attiva zoxamide i livelli massimi di residui ("LMR") sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti per la sostanza attiva zoxamide, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, e sulla fissazione di una tolleranza all'importazione per cipolle, aglio e scalogni (2).

(3)In conformità all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda di tolleranza all'importazione per la sostanza attiva zoxamide in cipolle, aglio e scalogni.

(4)In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione in conformità all'articolo 9 del medesimo regolamento.

(5)L'Autorità ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, ha trasmesso il proprio parere motivato al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.

(6)L'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni in materia di dati e che la modifica degli LMR richiesta dal richiedente era accettabile sulla base di una valutazione dell'esposizione dei consumatori dalla quale emerge che è improbabile che l'assunzione a breve e lungo termine di residui derivante dall'uso della sostanza attiva zoxamide in cipolle, aglio e scalogni secondo le pratiche agricole presenti un rischio per la salute dei consumatori.

(7)L'Autorità ha raccomandato di fissare gli LMR per patate, pomodori, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche e cocomeri/angurie, per i quali sono stati presentati e valutati dati giustificativi sufficienti sulle buone pratiche agricole. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità.

(8)Per quanto concerne l'LMR per le melanzane, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe essere mantenuto al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. L'LMR sarà riesaminato, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(9)Per tutti gli altri prodotti è opportuno fissare gli LMR all'LD specifico per prodotto in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 17 di tale regolamento.

(10)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea circa i residui di zoxamide per quanto riguarda la necessità di adeguare alcuni LD. Tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi per tutti i prodotti.

(11)I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(13)Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati prodotti e immessi sul mercato prima che i nuovi LMR per la sostanza attiva zoxamide diventassero applicabili e per i quali è stato mantenuto un elevato livello di protezione dei consumatori. È questo il caso di tutti i prodotti.

(14)Prima dell'applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(15)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell'Unione prima del 19 agosto 2025.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 agosto 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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