Regolamento (UE) 2025/140 della Commissione del 29 gennaio 2025 che modifica l’allegato I del Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l’elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)Tale elenco può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)Il 15 gennaio 2019 la Commissione ha ricevuto una domanda di autorizzazione all’uso della sostanza (E)-3-benzo[1,3]diossol-5-il-N,N-difenil-2-propenammide (n. FL 16.135) come sostanza aromatizzante in vari alimenti che rientrano in una serie di categorie alimentari di cui all’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base. La domanda è stata notificata all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per un parere. La Commissione ha inoltre reso la domanda accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)Nel suo parere, adottato il 18 maggio 2022 (4), l’Autorità ha valutato la sicurezza della sostanza n. FL 16.135 utilizzata come sostanza aromatizzante e ha concluso che non sussistono preoccupazioni in materia di sicurezza al livello stimato di esposizione alimentare calcolato utilizzando la tecnica di esposizione a porzioni aggiunte in base agli usi e ai livelli d’uso previsti. L’Autorità ha inoltre concluso che anche l’esposizione combinata alla sostanza n. FL 16.135 dovuta al suo uso come aromatizzante alimentare e alla sua presenza nei dentifrici non desta preoccupazioni per la sicurezza.

(6)Alla luce del parere dell’Autorità, poiché l’uso della sostanza n. FL 16.135 come sostanza aromatizzante non desta preoccupazioni in materia di sicurezza alle condizioni d’uso specificate e non si prevede che possa indurre in errore il consumatore, è opportuno autorizzare tale uso.

(7)L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza per includere la sostanza (E)-3-benzo[1,3]diossol-5-il-N,N-difenil-2-propenammide nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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