LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La sostanza sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto con Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) è stata autorizzata per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/901 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
(2)Tuttavia la formula chimica che figura nella caratterizzazione della sostanza attiva non è corretta e deve essere sostituita dalla formula valida.
(3)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/901
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/901, numero di identificazione 3a 826, quarta colonna denominata «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», la formula «C17H22N4O9PNa» è sostituita dalla formula «C17H20N4O9PNa».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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pixabay
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