LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (3) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (4) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).
(3)A norma della decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio (5), l’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile è stato concluso il 18 marzo 2024.
(4)Le modifiche apportate dal summenzionato accordo interinale dovrebbero trovare riscontro negli allegati I, VIII, XI e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e nell’allegato I regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988.
(5)Sono necessarie disposizioni transitorie per specificare i quantitativi da chiedere nel primo anno di applicazione e chiarire come gestire le situazioni che possono presentarsi a seguito della chiusura e dell’apertura dei contingenti nello stesso periodo contingentale e per quanto riguarda le prove dell’origine rilasciate prima dell’entrata in vigore dell’accordo interinale e le nuove prove dell’origine rilasciate conformemente allo stesso.
(6)Per conformarsi all’entrata in vigore dell’accordo interinale, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1° febbraio 2025.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.
(8)Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.
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