IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 (1) relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (2) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»). L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è entrato in vigore il 1o maggio 2021.
(2)L'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ha istituito il comitato specializzato per l'energia («comitato specializzato»). Le competenze del comitato specializzato sono definite all'articolo 8, paragrafo 4, di tale accordo.
(3)In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per quanto riguarda le materie attinenti al suo ambito di competenza il comitato specializzato ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti dall'accordo o eventuale accordo integrativo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gliene ha delegato i poteri. In applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, un comitato adotta decisioni e raccomandazioni di comune accordo.
(4)Per quanto concerne le disposizioni relative agli scambi di energia elettrica fra l'Unione europea e il Regno Unito, l'articolo 312, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che, per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione nella fase del mercato del giorno prima, il comitato specializzato adotti, in via prioritaria, le misure necessarie a norma dell'articolo 317 di tale accordo per assicurare che i gestori dei sistemi di trasmissione («TSO») dell'energia elettrica elaborino, entro un termine specifico, modalità che stabiliscono le procedure tecniche conformemente all’allegato 29 di tale accordo.
(5)In particolare l’allegato 29, parte 1, punto 1, dell'accordo prevede lo sviluppo di una nuova procedura per l'allocazione di capacità agli interconnettori elettrici nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima. La nuova procedura si basa sul concetto del multi-region loose volume coupling.
(6)Il 10 luglio 2023 i TSO dell'Unione europea e del Regno Unito hanno presentato una relazione che dava seguito alla raccomandazione n. 1/2023 del comitato specializzato (3), del 7 febbraio 2023, nella quale veniva loro chiesto di affrontare una serie di questioni inerenti all'attuazione del multi-region loose volume coupling. A tale relazione si è aggiunto un parere informale dell'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e delle autorità di regolazione del Regno Unito.
(7)Alla luce delle conclusioni della relazione dei TSO del 10 luglio 2023, corroborate dal parere informale di ACER e delle autorità di regolazione del Regno Unito, è opportuno che il comitato specializzato alle parti raccomandi ulteriori azioni.
(8)Il comitato specializzato dovrà adottare la raccomandazione in merito agli ulteriori provvedimenti da adottare durante una delle prossime riunioni o mediante procedura scritta una volta che ciascuna parte avrà espletato le procedure interne.
(9)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato dal momento che la raccomandazione di quest'ultimo sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto o sulle modalità di attuazione dell'acquis dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (4),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per l'energia istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra figura nel progetto di raccomandazione di tale comitato allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
BÓKA J.
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