LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 27, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per i piloti che svolgono attività di volo sugli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139.
(2)L’attuale sviluppo degli autogiri, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 a causa di una massa massima certificata al decollo superiore a 600 kg, rende necessario includere nel regolamento (UE) n. 1178/2011 i requisiti per il rilascio delle licenze dell’equipaggio di volo per i piloti di autogiri. Poiché lo sviluppo di un quadro completo per le operazioni commerciali degli autogiri richiederà più tempo, per il momento tali requisiti dovrebbero riguardare solo i privilegi dei piloti non commerciali.
(3)Il nuovo quadro normativo dell’Unione per il rilascio delle licenze dell’equipaggio di volo per gli autogiri dovrebbe, ove possibile, prendere in considerazione le norme e le migliori pratiche stabilite nei requisiti nazionali per il rilascio delle licenze per gli autogiri e, quando si intende ottenere una licenza dell’Unione di pilota di autogiri, dovrebbe inoltre prevedere crediti per i titolari di licenze nazionali di pilota di autogiri.
(4)Al fine di sostenere l’attuazione di requisiti dell’Unione in materia di rilascio delle licenze dell’equipaggio di volo per gli autogiri e, in particolare, di qualifica dei primi istruttori dell’Unione di autogiri, per un periodo di tempo limitato e a determinate condizioni, i richiedenti una licenza dell’Unione di pilota di autogiri e le abilitazioni e i certificati associati dovrebbero poter ricevere crediti sulla base di una relazione relativa al credito, a condizione che siano titolari della pertinente licenza nazionale di pilota di autogiri e delle abilitazioni o dei certificati associati o abbiano iniziato l’addestramento per il relativo rilascio.
(5)Per operazioni non commerciali senza retribuzione, i titolari di licenze dell’Unione di pilota di autogiri dovrebbero essere tenuti a possedere la stessa certificazione aeromedica dei piloti privati di altre categorie di aeromobili conformemente al regolamento (UE) n. 1178/2011.
(6)I requisiti per le autorità competenti e le organizzazioni di addestramento dovrebbero essere adattati, ove necessario, per includere l’addestramento di piloti di autogiri e il rilascio di licenze agli stessi.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1178/2011.
(8)Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere 04/2024 (3) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
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