LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo degli aeromobili di cui al regolamento (UE) 2018/1139.
(2)Sul mercato dell’Unione europea stanno arrivando nuovi tipi di autogiri con una massa massima al decollo superiore a 600 kg. Si prevede che tali aeromobili saranno coinvolti solo in operazioni non commerciali condotte in condizioni di volo a vista (VFR). Sebbene rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139, tali aeromobili non sono attualmente inclusi nel regolamento (UE) n. 965/2012.
(3)È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 al fine di far sì che vi siano norme dell’Unione europea idonee e adeguate per l’utilizzo sicuro degli autogiri che garantiscano l’attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1139 e la conformità agli stessi.
(4)L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di atto di esecuzione e lo ha presentato alla Commissione unitamente al parere n. 04/2024 (3), conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
1)l’articolo 1 è così modificato:
a)al paragrafo 1, il termine «elicotteri» è sostituito dal termine «aerogiri»;
b)è inserito il paragrafo 8 seguente:
«8. Il presente regolamento non si applica alle operazioni seguenti condotte con autogiri:
a) operazioni commerciali, ad eccezione delle operazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 4 bis;
b)operazioni condotte secondo le regole del volo strumentale.»;
2)all’articolo 2 è inserito il punto 15) seguente:
«15)“autogiro”, un tipo di aerogiro sostenuto in volo dalla reazione dell’aria su massimo due rotori, che ruotano liberamente su un asse sostanzialmente verticale.»;
3)l’articolo 5 è così modificato:
a) è inserito il paragrafo 4 bis seguente:«4 bis. Gli operatori di autogiri che effettuano operazioni non commerciali condotte in condizioni di volo a vista utilizzano l’aeromobile in conformità alle disposizioni di cui all’allegato VII.;
b)al paragrafo 5, lettera b), il termine «elicotteri» è sostituito dal termine «aerogiri»;
4)l’articolo 6 è così modificato:al paragrafo 3, lettere a) e b), il termine «elicottero» è sostituito dal termine «aerogiro»;
5)l’allegato I (Definizioni dei termini utilizzati negli allegati da II a IX) e l’allegato VII (parte NCO) sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 18 febbraio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
pixabay
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