LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Comissione (2) dovrebbe essere allineato alle pertinenti risoluzioni adottate o modificate dalla conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione («la convenzione»).
(2)In linea con la risoluzione Conf. 16.8 della CITES, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/57 della Commissione (3) ha modificato l’articolo 1, l’articolo 2, paragrafo 2, e l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per consentire il rilascio di appositi certificati per gli strumenti musicali allo scopo di semplificarne la circolazione transfrontaliera a fini non commerciali.
(3)Occorre intervenire con una modifica analoga per allineare l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 792/2012.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 riporta i modelli ai quali devono corrispondere le licenze, i certificati e gli altri documenti stabiliti nel regolamento (CE) n. 865/2006. Attualmente è in corso la modifica del regolamento (CE) n. 865/2006 per quanto riguarda lo scopo dell’operazione commerciale e i codici di origine. È opportuno modificare di conseguenza le spiegazioni relative all’uso dei formulari riportate negli allegati I, II, III e V del regolamento (CE) n. 792/2012. Le modifiche di entrambi i regolamenti dovrebbero applicarsi a decorrere dallo stesso giorno.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è così modificato:
(1)l’articolo 2, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
«4. I formulari sui quali sono redatti i fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale, ai certificati per mostra itinerante e ai certificati di strumenti musicali sono conformi al modello riportato nell’allegato IV.».
(2)Gli allegati I, II, III e V sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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pixabay
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