Regolamento Delegato (UE) 2025/192 della Commissione del 9 settembre 2024 relativo alle procedure per l’accreditamento dei verificatori a norma del Regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2023/1805 sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), stabilisce, all’articolo 14, disposizioni per l’accreditamento dei verificatori.

(2)L’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1805 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare detto regolamento stabilendo ulteriori metodi e criteri di accreditamento dei verificatori almeno per quanto riguarda gli elementi seguenti: i) richiesta di accreditamento per le attività di verifica che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento; ii) valutazione dei verificatori da parte degli organismi nazionali di accreditamento; iii) attività di vigilanza svolte dagli organismi nazionali di accreditamento per confermare il proseguimento dell’accreditamento; iv) misure amministrative da adottare nel caso in cui il verificatore non soddisfi i requisiti del regolamento e v) requisiti che gli organismi nazionali di accreditamento sono tenuti a soddisfare per essere considerati competenti a concedere l’accreditamento ai verificatori per le attività di verifica che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, compreso un riferimento alle norme armonizzate.

(3)L’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1805 sancisce inoltre che i metodi e i criteri specificati in tali atti delegati si basano sui principi di verifica di cui agli articoli 11, 12 e 13 e sulle pertinenti norme internazionalmente riconosciute.

(4)L’articolo 28 del regolamento (UE) 2023/1805 contiene disposizioni sull’esercizio della delega.

(5)Il regolamento (UE) 2023/1805 sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE, stabilisce disposizioni in materia di obblighi e principi generali applicabili ai verificatori (articolo 12) e procedure di verifica (articolo 13). Il regolamento stabilisce inoltre le pertinenti attività di verifica, tra cui una valutazione del piano di monitoraggio e del piano di monitoraggio modificato (articolo 11), i calcoli e la verifica della relazione FuelEU (articolo 16), la registrazione delle informazioni nella banca dati FuelEU (articolo 19), l’approvazione dell’uso dei meccanismi di flessibilità (articoli 20 e 21) e il rilascio del documento di conformità FuelEU (articolo 22).

(6)Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2027 della Commissione (3) (in prosieguo denominato «regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU») specifica ulteriormente le norme per le attività di verifica di cui al regolamento (UE) 2023/1805.

(7)È opportuno istituire un sistema solido e trasparente di monitoraggio, comunicazione e verifica al fine di tracciare la conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1805. Tale sistema dovrebbe applicarsi in modo non discriminatorio a tutte le navi e richiedere una verifica da parte di terzi al fine di garantire l’accuratezza dei dati trasmessi al suo interno.

(8)Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce un quadro completo per l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità che svolgono attività di valutazione della conformità. A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1805, in assenza di disposizioni specifiche in materia di accreditamento dei verificatori nel medesimo regolamento, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.

(9)Per garantire l’imparzialità e l’efficacia, è opportuno che i verificatori siano soggetti giuridici indipendenti e competenti e che siano accreditati da organismi nazionali di accreditamento istituiti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008. I verificatori dovrebbero disporre di risorse, mezzi e personale commisurati alle dimensioni della flotta relativamente alla quale svolgono attività di verifica a norma del presente regolamento. La verifica dovrebbe garantire l’accuratezza e la completezza del monitoraggio e della comunicazione da parte delle società e la conformità al presente regolamento.

(10)L’organismo nazionale di accreditamento designato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 dovrebbe essere autorizzato ad accreditare e rilasciare un’attestazione autorevole circa la competenza del verificatore per svolgere le attività di verifica ai sensi del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU, ad adottare misure amministrative quali la sospensione o la revoca dell’accreditamento e a vigilare sui verificatori.

Per la pubblicazione integrale:

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EurLex

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