LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (2) contiene disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 338/97, che garantiscono il pieno rispetto delle disposizioni della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES, di seguito la «convenzione»).
(2)In sede di 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione («CoP19»), tenutasi a Panama (Repubblica di Panama) dal 14 al 25 novembre 2022, sono state adottate alcune risoluzioni e nella 75a e 77a riunione del comitato permanente CITES sono state adottate decisioni e formulate raccomandazioni.
(3)In particolare, la CoP19 ha convenuto alcune modifiche alla risoluzione Conf. 10.16 (Rev. CoP19) che modifica la definizione di «riserva riproduttiva». Tali modifiche devono essere integrate nel diritto dell’Unione.
(4)È stato inoltre aggiornato l’elenco delle opere di riferimento per la nomenclatura allegato alla risoluzione Conf. 12.11 (Rev. CoP19) da utilizzare per esprimere le denominazioni scientifiche delle specie nelle licenze e nei certificati. È pertanto opportuno riprodurre tali modifiche nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.(5)
(5)La decisione della CoP19 relativa a una modifica della nomenclatura dovrebbe inoltre essere rispecchiata nell’allegato X del regolamento (CE) n. 865/2006.
(6)La CoP19 ha modificato la risoluzione Conf. 12.3 per quanto riguarda i diversi scopi delle operazioni commerciali e i codici impiegati per designarli. Dette modifiche dovrebbero essere rispecchiate nell’articolo 5 quater e nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 865/2006. In particolare, la risoluzione Conf. 12.3 è stata modificata inserendo definizioni per i codici dello scopo dell’operazione commerciale Z, M, E, N e L. Tali definizioni dovrebbero essere incluse nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 865/2006.
(7)In occasione della 75a e della 77a riunione del comitato permanente CITES sono state riviste le linee guida per la presentazione dei rapporti annuali. Le linee guida comprendono i codici riveduti che devono essere inclusi nella descrizione degli esemplari e delle unità di misura da usare nelle licenze e nei certificati. La revisione dei codici e delle unità di misura deve essere rispecchiata nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
(8)La risoluzione Conf. 11.17 (Rev. CoP19) fissa il termine per la presentazione dei rapporti di attuazione al 31 ottobre dell’anno precedente ciascuna conferenza delle parti della convenzione. L’articolo 69 del regolamento (CE) n. 865/2006 dovrebbe essere modificato fissando al 15 giugno tutti i termini intra-UE per la presentazione dei rapporti degli Stati membri, in modo che la Commissione possa adempiere al proprio obbligo di comunicazione al segretariato della convenzione entro il 31 ottobre dell’anno in questione. La nuova modifica sulla presentazione dei rapporti di attuazione chiarisce il riferimento all’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97.
(9)Al fine di attuare la risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e le raccomandazioni adottate dal comitato permanente CITES nella sua 77a riunione, è opportuno modificare alcune disposizioni e alcuni allegati del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché aggiungere al medesimo regolamento ulteriori disposizioni e un nuovo allegato XIV.
(10)La risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) afferma che l’esenzione di cui all’articolo VII, paragrafo 4, della convenzione dovrebbe essere attuata mediante la registrazione, presso il segretariato della convenzione, degli allevamenti di riproduzione in cattività di esemplari delle specie animali elencate nell’appendice I della convenzione, a fini commerciali.
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