Regolamento (UE) 2025/41 del PE e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Si rendono necessarie varie modifiche del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) al fine di stabilire norme comuni in materia di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e attenuatori di rumore. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)Conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio (3) la Commissione ha firmato, a nome dell'Unione europea, il protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (4) («protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco») il 16 gennaio 2002.

(3)Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, il cui obiettivo è promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione tra gli Stati parte al fine di prevenire, combattere ed eradicare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, è entrato in vigore il 3 luglio 2005.

(4)Al fine di attuare il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, l'Unione ha adottato il regolamento (UE) n. 258/2012. Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco è stato ratificato dall'Unione con decisione 2014/164/UE del Consiglio (5).

(5)Gli Stati parte del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco sono tenuti a istituire o migliorare le procedure o i sistemi amministrativi per garantire un controllo efficace della fabbricazione, della marcatura, dell'importazione e dell'esportazione delle armi da fuoco.

(6)Né il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco né il presente regolamento si applicano alle operazioni tra Stato e Stato né ai trasferimenti statali nei casi in cui tale applicazione pregiudicherebbe il diritto di uno Stato parte di adottare misure nell'interesse della sicurezza nazionale in linea con la Carta delle Nazioni Unite.

(7)Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dell'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che si riferisce agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tale disposizione non può essere interpretata nel senso di conferire agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del TFUE mediante un mero richiamo a tali interessi. Gli Stati membri che intendono ricorrere alla deroga di cui all'articolo 346 TFUE devono pertanto dimostrare che tale deroga è necessaria ai fini della protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza. Il presente regolamento non incide sulla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(8)Il presente regolamento dovrebbe essere coerente con le altre pertinenti disposizioni in materia di armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e attenuatori di rumore per uso militare, strategie di sicurezza, traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro ed esportazioni di tecnologia militare, ivi inclusa la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (7) e la decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio (8).

(9)Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle operazioni riguardanti armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e attenuatori di rumore destinati, nel quadro diretto o indiretto di relazioni contrattuali o sulla base di certificati di utente finale, alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche. L'esclusione dovrebbe contemplare le operazioni riguardanti tali merci destinate allo sviluppo, al collaudo, alla produzione, alla manutenzione o alla presentazione in cui sono coinvolti soggetti privati, allorché il prodotto finale sia esclusivamente progettato per le forze armate, la polizia o le autorità pubbliche o loro fornito. L'esclusione non dovrebbe essere applicabile agli articoli della categoria C inviati a paesi terzi, quali armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati o attenuatori di rumore.

(10)Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), che concerne i trasferimenti di armi da fuoco ad uso civile all'interno del territorio dell'Unione. Il presente regolamento si applica solo all'importazione nel territorio doganale dell'Unione, al transito e all'esportazione dal territorio doganale dell'Unione. Le armi da fuoco, i componenti essenziali, le munizioni, le armi d'allarme e da segnalazione e le armi da fuoco disattivate immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione sono pertanto soggetti ai requisiti della direttiva (UE) 2021/555. Inoltre, il presente regolamento non disciplina la proprietà di armi né il rilascio di licenze per privati, armaioli e intermediari. La direttiva (UE) 2021/555 stabilisce le norme relative all'acquisizione e alla detenzione, ivi comprese le licenze per privati, armaioli e intermediari.

Per la pubblicazione integrale:

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