Regolamento (UE) 2025/115 della Commissione del 21 gennaio 2025 che modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze attive fluxapyroxad, lambda-cialotrina e metalaxil sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per la sostanza attiva nicotina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento.

(2)Per quanto riguarda il fluxapyroxad, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per cachi e funghi coltivati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)Per quanto riguarda la lambda-cialotrina negli avocado, è stata presentata una domanda relativa alla tolleranza all'importazione a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 sulla base di un uso di tale sostanza in Messico. Il richiedente ha fornito prove del fatto che gli usi autorizzati della lambda-cialotrina sugli avocado in Messico determinano residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'atto dell'importazione di tali colture. Per quanto riguarda la lambda-cialotrina nei prodotti a base di pollame (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili) e uova di volatili, il regolamento (UE) 2018/960 della Commissione (2) ha fissato LMR provvisori a 0,01 mg/kg in attesa della presentazione e valutazione dei dati di conferma sui metaboliti formatisi in condizioni di sterilizzazione. Le informazioni pervenute alla Commissione dal programma di monitoraggio dell'Unione mostrano la presenza di lambda-cialotrina nei prodotti ottenuti da pollame e nelle uova di volatili che comporta una concentrazione di residui più elevata rispetto all'LMR di base di 0,01 mg/kg stabilito nel regolamento (CE) n. 396/2005 a causa degli usi autorizzati dei biocidi.

(4)In conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. La Commissione ha trasmesso le domande, le relazioni di valutazione e i relativi fascicoli all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). Inoltre per quanto riguarda la lambda-cialotrina nei prodotti a base di pollame e nelle uova di volatili, la Commissione ha incaricato l'Autorità di effettuare una valutazione mirata dei rischi per i residui di lambda-cialotrina nei prodotti a base di pollame e nelle uova di volatili per la ricerca di residui derivanti dagli usi dei biocidi. La Commissione ha calcolato gli LMR provvisori proposti sulla base dei dati di monitoraggio e ha fissato tali LMR rispettivamente a un livello di 0,03 mg/kg e 0,02 mg/kg per i prodotti a base di pollame e per le uova di volatili, corrispondente al 95o percentile di tutti i risultati del campione.

(5)L'Autorità ha valutato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (3). L'Autorità ha trasmesso tali pareri motivati ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico. Inoltre per quanto riguarda in particolare la lambda-cialotrina nei prodotti a base di pollame e nelle uova di volatili, l'Autorità ha effettuato una valutazione del rischio alimentare (4) sulla base del mandato della Commissione tenendo conto dell'esposizione alla lambda-cialotrina attraverso i residui nei prodotti alimentari ottenuti da pollame e nelle uova di volatili.

(6)Per quanto riguarda gli LMR per il fluxapyroxad nei cachi e nei funghi coltivati, l'Autorità ha concluso che i dati presentati a sostegno della domanda erano sufficienti per elaborare proposte di LMR per i prodotti oggetto di valutazione e che è improbabile che l'assunzione a breve e lungo termine di residui derivante dall'uso del fluxapyroxad, secondo le pratiche agricole comunicate e in attesa della presentazione dei dati di conferma richiesti nell'ambito del riesame degli LMR, presenti un rischio per la salute dei consumatori.

(7)Per quanto riguarda l'LMR per la lambda-cialotrina negli avocado, l'Autorità ha concluso che i dati presentati a sostegno della domanda sono risultati sufficienti per elaborare proposte di LMR per tale prodotto e ha osservato che nella legislazione dell'Unione è stata introdotta una lacuna generale nei dati tossicologici relativi ai prodotti di degradazione negli studi sull'idrolisi standard rappresentativi delle condizioni di sterilizzazione per tutti i prodotti alimentari. Poiché gli avocado sono per lo più consumati in forma non trasformata, l'Autorità ha concluso che tale lacuna nei dati è meno rilevante per gli avocado rispetto ad altri prodotti. È pertanto opportuno fissare l'LMR per la lambda-cialotrina negli avocado a 0,15 mg/kg. Per quanto riguarda gli LMR per la lambda-cialotrina nei prodotti a base di pollame (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili) e nelle uova di volatili, l'Autorità ha concluso che è improbabile che gli LMR basati sui dati di monitoraggio e fissati, rispettivamente, ai livelli proposti di 0,03 mg/kg e 0,02 mg/kg presentino un rischio per la salute dei consumatori. L'Autorità ha osservato che la valutazione dell'esposizione dei consumatori è inficiata dalle incertezze dovute alla lacuna nei dati relativi alla formazione dei metaboliti in condizioni di sterilizzazione e alle proprietà tossicologiche di taluni altri metaboliti (composti Ia e XI) individuati nel riesame degli LMR conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR proposti dovrebbero pertanto rimanere provvisori in attesa della presentazione dei pertinenti dati di conferma per colmare tale lacuna nei dati.

(8)In base ai pareri dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, si conclude che le modifiche degli LMR proposte sono accettabili.

(9)Per quanto riguarda il metalaxil, il 2 dicembre 2023 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato nuovi limiti massimi di residui del Codex («CXL») per tale sostanza attiva (5).

(10)In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento devono essere prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti siano inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare dell'Unione, se vi sia una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non sia quello ritenuto adeguato nell'Unione. Inoltre, in conformità all'articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione dell'Unione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto.

Per la pubblicazione integrale:

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