Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Imballaggi appropriati sono fondamentali per proteggere i prodotti e facilitarne il trasporto dal luogo in cui devono essere prodotti al luogo di utilizzo o di consumo. La prevenzione degli ostacoli nel mercato interno degli imballaggi è essenziale per il funzionamento del mercato interno dei prodotti. L’esistenza di norme frammentarie e requisiti vaghi comporta incertezza e costi aggiuntivi per gli operatori economici.

(2)Le statistiche della Commissione (Eurostat) sui rifiuti di imballaggio per il periodo 2010-2021 indicano che gli imballaggi usano grandi quantità di materie prime primarie (materiali vergini). Il 40 % della plastica e il 50 % della carta utilizzati nell’Unione sono destinati agli imballaggi e gli imballaggi rappresentano il 36 % dei rifiuti solidi urbani. Le elevate e sempre maggiori quantità di imballaggi prodotti, unite a basse percentuali di riutilizzo, raccolta e riciclaggio, costituiscono un notevole ostacolo al conseguimento di un’economia circolare a basse emissioni di carbonio. Il presente regolamento dovrebbe pertanto fissare norme concernenti l’intero ciclo di vita degli imballaggi, che contribuiscano al funzionamento efficiente del mercato interno armonizzando le normative nazionali e allo stesso tempo prevenendo e riducendo gli impatti avversi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente e sulla salute umana. Stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («gerarchia dei rifiuti»), il presente regolamento dovrebbe contribuire alla transizione verso un’economia circolare.

(3)La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa requisiti per gli imballaggi relativi alla loro composizione nonché alla loro riutilizzabilità e riciclabilità («requisiti essenziali per gli imballaggi»), e stabilisce obiettivi di recupero e riciclaggio per gli Stati membri.

(4)Nel 2014 la Commissione nel suo controllo dell’adeguatezza della direttiva 94/62/CE ha raccomandato di adeguare i requisiti essenziali per gli imballaggi, considerati uno strumento fondamentale per conseguire migliori prestazioni ambientali degli imballaggi, per rendere tali requisiti «più concreti e più facilmente applicabili» e rafforzarli.

(5)In linea con il Green Deal europeo, definito nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019, il nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva (CEAP), presentato nella comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020, impegna a rafforzare i requisiti essenziali per gli imballaggi al fine di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030, a prendere in considerazione altre misure per ridurre i rifiuti di imballaggio e gli imballaggi eccessivi, favorire la progettazione degli imballaggi ai fini del riutilizzo e della riciclabilità e ridurre la complessità dei materiali di imballaggio, nonché a introdurre obblighi concernenti il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica. Il CEAP sottolinea inoltre la necessità di ridurre gli sprechi alimentari. La Commissione si impegna a valutare la fattibilità di un sistema di etichettatura a livello di UE che faciliti la corretta separazione dei rifiuti di imballaggio alla fonte.

(6)La plastica è il materiale di imballaggio a più alta intensità di carbonio e, in termini di utilizzo di combustibili fossili, il riciclaggio dei rifiuti di plastica è circa cinque volte meglio dell’incenerimento con recupero di energia. Come indicato nella strategia europea per la plastica nell’economia circolare, definita nella comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018, il CEAP impegna ad aumentare la diffusione della plastica riciclata e a contribuire a un uso più sostenibile della plastica. Il bilancio dell’Unione e il sistema delle risorse proprie contribuiscono a ridurre l’inquinamento causato dai rifiuti di imballaggio di plastica. Dal 1o gennaio 2021 la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (5) ha introdotto un contributo nazionale proporzionale alla quantità di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati in ciascuno Stato membro. Tale risorsa propria fa parte degli incentivi volti a ridurre il consumo di prodotti di plastica monouso, a promuovere il riciclaggio e a dare impulso all’economia circolare.

(7)Nelle conclusioni dal titolo «Per una ripresa circolare e verde» adottate l’11 dicembre 2020, il Consiglio ha sottolineato che la revisione della direttiva 94/62/CE dovrebbe aggiornare e stabilire disposizioni più concrete, efficaci e di facile attuazione al fine di promuovere imballaggi sostenibili nel mercato interno e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi per favorire soluzioni economicamente praticabili e migliorare la riutilizzabilità e la riciclabilità degli imballaggi nonché ridurre al minimo le sostanze che destano preoccupazione nei materiali da imballaggio, in particolare nei materiali da imballaggio per prodotti alimentari. Il Consiglio ha inoltre evidenziato che la revisione della direttiva 94/62/CE dovrebbe anche prevedere l’etichettatura degli imballaggi in modo facilmente comprensibile per informare i consumatori in merito alla riciclabilità degli imballaggi e al luogo in cui i rifiuti di imballaggio dovrebbero essere depositati per facilitarne il riciclaggio.

(8)La risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare (6) ha ribadito l’obiettivo di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030 e ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa di revisione della direttiva 94/62/CE, che includa misure e obiettivi di riduzione dei rifiuti e requisiti essenziali ambiziosi al fine di ridurre gli imballaggi eccessivi, anche nel commercio elettronico, migliorare la riciclabilità e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi, aumentare il contenuto riciclato, eliminare gradualmente le sostanze pericolose e nocive e promuovere il riutilizzo.

(9)Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), nel quale gli imballaggi non sono considerati una categoria di prodotti specifica. Tuttavia è opportuno ricordare che gli atti delegati adottati sulla base del regolamento (UE) 2024/1781 possono istituire prescrizioni aggiuntive o più dettagliate sull’imballaggio di prodotti specifici, in particolare per quanto riguarda la riduzione al minimo degli imballaggi nei casi in cui la progettazione o riprogettazione dei prodotti può generare imballaggi con un minore impatto ambientale.

(10)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione e a tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal tipo di imballaggio o dal materiale usato. Per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno riformulare la definizione di imballaggio della direttiva 94/62/CE, senza modificarne la sostanza. Gli imballaggi per la vendita, gli imballaggi multipli e gli imballaggi per il trasporto dovrebbero essere definiti separatamente. Dovrebbe essere evitata la duplicazione terminologica. Pertanto, nel presente regolamento gli imballaggi per la vendita corrispondono agli imballaggi primari, gli imballaggi multipli agli imballaggi secondari e gli imballaggi per il trasporto agli imballaggi terziari.

Per la pubblicazione integrale:

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