LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, conformemente alle suddette disposizioni (1) e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
(1)A seguito di contatti di notifica preventiva, il 1o aprile 2020 la Svezia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), la proroga e la modifica di un regime di esenzione fiscale a favore del biogas destinato ad essere utilizzato come carburante per motori (il «regime dei carburanti per motori»), nonché la proroga e la modifica di un regime di esenzione fiscale per i combustibili rinnovabili destinati alla produzione di calore («regime dei combustibili per riscaldamento») (collettivamente, i «regimi»).
(2)Il regime dei carburanti per motori è stato approvato per la prima volta dalla Commissione nel 2003 (2). Successivamente è stato ripetutamente prorogato e approvato dalla Commissione come aiuto compatibile. L'ultima decisione di approvazione della proroga nel caso SA.43302 (2015/N) (3) si basava sulla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (Environmental protection and Energy Aid Guidelines - EEAG) (4), ed era valida fino al 31 dicembre 2020 (5).
(3)Il regime dei combustibili per riscaldamento è stato approvato per la prima volta dalla Commissione nel 2007 (6). Successivamente è stato ripetutamente prorogato e approvato dalla Commissione come aiuto compatibile. L'ultima decisione di approvazione della proroga nel caso SA.49893 (2018/N) (7) si basava sulla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia ed era valida fino al 31 dicembre 2020 (8).
(4)Il 18 ottobre 2019 e il 19 giugno 2020 la Commissione ha ricevuto osservazioni da Landwärme GmbH («Landwärme»), un produttore tedesco di biometano, in merito alla potenziale sovracompensazione dei produttori danesi di biogas derivante dal cumulo del sostegno danese ai produttori di biogas (9) e dell'esenzione fiscale svedese per il biogas.
(5)Il 29 giugno 2020 la Commissione ha adottato le decisioni C(2020) 4487 final e C(2020) 4489 final, approvando la modifica e la proroga fino al 31 dicembre 2030 del regime dei carburanti per motori (SA.56908 (2020/N)) e del regime dei combustibili per riscaldamento (SA.56125 (2020/N)) («le decisioni del 2020») (10) (11).
(6)Il 13 ottobre 2020 Landwärme ha presentato alla Commissione un ricorso contro il Regno di Svezia, sostenendo che il cumulo degli aiuti concessi in Svezia in applicazione dei regimi e di altri aiuti concessi da altri Stati membri ai produttori di biogas, comportava una sovracompensazione.
(7)Il 21 dicembre 2022, a seguito del ricorso di annullamento di Landwärme, il Tribunale ha annullato le decisioni del 2020 per motivi procedurali senza pronunciarsi nel merito (12).
(8)Il Tribunale ha preso atto del fatto che Landwärme aveva presentato alla Commissione, il 18 ottobre 2019 e il 19 giugno 2020, informazioni riguardanti principalmente i regimi di aiuto a sostegno della produzione di biogas in Danimarca. Landwärme aveva fornito in particolare uno studio che mostrava diverse forme di sostegno al biogas, aiuti alla sua produzione nonché incentivi per aumentare la domanda, quali sgravi fiscali. Landwärme faceva notare che questi diversi regimi di sostegno potevano coesistere simultaneamente in diversi Stati membri e che tale cumulo degli aiuti concessi da diversi Stati membri poteva dare luogo a una sovracompensazione a vantaggio dei produttori di biogas in altri Stati membri quando questi vendevano biogas in Svezia. Landwärme aveva fatto esplicito riferimento all'aiuto concesso dalla Danimarca e dalla Svezia (13).
(9)Il Tribunale ha riconosciuto che i beneficiari del regime svedese sono gli acquirenti di biogas in Svezia. Gli sgravi fiscali non incidono sui costi di produzione del biogas, ma avvantaggiano altresì, ancorché indirettamente, i produttori di biogas che esportano in Svezia, in quanto, grazie alle esenzioni fiscali, questi possono vendere biogas ad un prezzo finale che può fare concorrenza a quello del gas naturale (14).
(10)Nella sua valutazione e sulla base delle informazioni fornite da Landwärme, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del cumulo controverso alla luce dell'entità crescente delle importazioni di biogas provenienti in Svezia da taluni Stati membri (15). Il Tribunale ha dichiarato che, nelle decisioni annullate, la Commissione aveva tuttavia valutato il cumulo di regimi diversi solo a livello nazionale. Il Tribunale ha ritenuto che il carattere incompleto della valutazione della Commissione per quanto riguarda il cumulo controverso, e quindi la questione dell'assenza di sovracompensazione, costituisce un indizio dell'esistenza di serie difficoltà. Il Tribunale ha ritenuto che la questione dell'assenza della sovracompensazione fosse connessa a quella della proporzionalità dell'aiuto (16).
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