LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 41,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un quadro comune unico dell’Unione per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche in tre settori agricoli (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli). A tal fine, esso modifica o abroga, nella misura necessaria, i regolamenti che in precedenza prevedevano quadri distinti in detti settori: il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stato modificato per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo, il regolamento (UE) 2019/787 è stato modificato per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose, e il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), relativo alle indicazioni geografiche nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, è stato abrogato.
(2)Il regolamento (UE) 2024/1143 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione che stabiliscano procedure uniformi per la registrazione delle indicazioni geografiche nei settori agricoli dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli. È quindi necessario modificare o abrogare gli atti delegati e di esecuzione precedentemente adottati sulla base dei poteri conferiti dai regolamenti settoriali, nella misura necessaria a renderli conformi al regolamento (UE) 2024/1143 e al suo diritto derivato.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione (5) integra il regolamento (UE) 2019/787, tra l’altro, con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro. Nel nuovo quadro dell’Unione per le indicazioni geografiche istituito dal regolamento (UE) 2024/1143, che interessa tre settori agricoli (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli), le norme incluse nel regolamento delegato (UE) 2021/1235 sono integralmente sostituite, in parte da talune disposizioni comprese nel regolamento (UE) 2024/1143 e in parte da quelle incluse nel regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione (6), che integra il regolamento (UE) 2024/1143 con norme riguardanti, tra l’altro, le procedure relative alle modifiche dell’Unione, nonché all’approvazione e alla comunicazione delle modifiche ordinarie e temporanee. Per quanto riguarda il settore delle bevande spiritose è pertanto opportuno che il regolamento delegato (UE) 2021/1235, ormai obsoleto, sia abrogato in quanto le disposizioni in esso contenute sarebbero in conflitto con quelle adottate nel regolamento (UE) 2024/1143 o nel regolamento delegato (UE) 2025/27, che si applicano anche al settore delle bevande spiritose,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2021/1235 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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