LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 109,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un quadro comune unico dell’Unione per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche in tre settori agricoli (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli). A tal fine, tale regolamento modifica o abroga, nella misura necessaria, i regolamenti che in precedenza prevedevano quadri distinti in detti settori: il regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato modificato per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo, il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stato modificato per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose, e il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), relativo alle indicazioni geografiche nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, è stato abrogato.
(2)Il regolamento (UE) 2024/1143 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione che stabiliscano procedure uniformi per la registrazione delle indicazioni geografiche nei settori agricoli dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli. È quindi necessario modificare o abrogare gli atti delegati e di esecuzione precedentemente adottati sulla base dei poteri conferiti dai regolamenti settoriali, nella misura necessaria a renderli conformi al regolamento (UE) 2024/1143 e al suo diritto derivato.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (5) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013, tra le altre cose, per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione. Nel nuovo quadro dell’Unione per le indicazioni geografiche istituito dal regolamento (UE) 2024/1143, che interessa tre settori agricoli (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli), le norme incluse nel regolamento delegato (UE) 2019/33 sono sostituite in parte da talune disposizioni comprese nel regolamento (UE) 2024/1143 e in parte da quelle incluse nel regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione (6), che integra il regolamento (UE) 2024/1143 con le norme riguardanti, tra l’altro, le procedure di opposizione, le modifiche dell’Unione e l’approvazione e la comunicazione delle modifiche ordinarie e temporanee. Per quanto riguarda il settore vitivinicolo è pertanto opportuno che alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/33 siano soppresse in quanto sarebbero in conflitto con le disposizioni adottate nel regolamento (UE) 2024/1143 o nel regolamento delegato (UE) 2025/27, che si applicano anche al settore vitivinicolo.
(4)È tuttavia opportuno che le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/33 relative alla lingua del nome registrato, alla motivazione per cui il condizionamento, compreso l’imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica, alle deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata e alle deroghe all’obbligo di utilizzare il termine «denominazione di origine protetta» nell’etichettatura, comprese rispettivamente nell’articolo 2, paragrafo 1, nell’articolo 4, paragrafo 2, nell’articolo 5 e nell’articolo 23 di tale regolamento delegato, siano mantenute in quanto essenziali per il sistema; esse non sono state incluse nel regolamento (UE) 2024/1143 né possono far parte del regolamento delegato (UE) 2025/27, adottato sulla base dei poteri conferiti dal regolamento (UE) 2024/1143.
(5)È altresì opportuno mantenere le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/33 che non riguardano le indicazioni geografiche.
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