Regolamento Delegato (UE) 2025/27 della Commissione del 30 ottobre 2024 che integra il Regolamento (UE) 2024/1143 del PE e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 10, l’articolo 24, paragrafo 10, l’articolo 47, paragrafo 5, l’articolo 54, paragrafo 2, l’articolo 61, paragrafo 10, l’articolo 66, paragrafo 3, e l’articolo 68, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2024/1143 istituisce un quadro comune unico dell’Unione per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche in tre settori agricoli: vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. A tal fine, il regolamento (UE) 2024/1143 ha modificato o abrogato, nella misura necessaria, gli atti dell’Unione che prevedevano quadri distinti in tali settori. Nello specifico, il regolamento (UE) 2024/1143 ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relativo alle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativo alle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose, e ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relativo alle indicazioni geografiche nel settore dei prodotti agricoli e alimentari.

(2)Il regolamento (UE) 2024/1143 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione per tutti e tre i settori agricoli: vini, bevande spiritose e prodotti agricoli.

(3)Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli nell’ambito del nuovo quadro giuridico e in particolare al fine di semplificare e razionalizzare il funzionamento del sistema di indicazioni geografiche per i vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli, nonché di quello delle specialità tradizionali garantite, è opportuno adottare alcune norme mediante atti delegati.

(4)Ai fini di una maggiore trasparenza e certezza del diritto nelle procedure di opposizione, è opportuno che la Commissione informi tempestivamente i richiedenti di qualsiasi opposizione ricevuta in relazione alle loro domande.

(5)Al fine di determinare con maggior chiarezza le fasi della procedura di opposizione, è necessario individuare con precisione la data di inizio delle adeguate consultazioni da svolgersi tra l’opponente e il richiedente, così da raggiungere un accordo e definire gli obblighi dello Stato membro richiedente qualora ritenga che le modifiche apportate alla domanda, a seguito di un accordo raggiunto nel contesto di una procedura di opposizione, siano sostanziali.

(6)A fini di trasparenza e per migliorare la qualità e l’uniformità delle informazioni relative alle indicazioni geografiche, è opportuno che una domanda di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare, il cui documento unico o documento equivalente non è mai stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, includa un documento unico conforme ai rispettivi requisiti per i documenti unici nei settori dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli.

(7)È opportuno definire una procedura di approvazione delle modifiche ordinarie e delle modifiche temporanee per consentire agli Stati membri di svolgere un’idonea valutazione delle domande e garantire un approccio coerente tra gli Stati membri, anche per le indicazioni geografiche transfrontaliere. L’accuratezza e la completezza della valutazione degli Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelle richieste per il processo di valutazione nell’ambito della procedura che disciplina le domande di registrazione di un’indicazione geografica.

(8)È opportuno che le modifiche ordinarie e temporanee relative alle indicazioni geografiche di paesi terzi seguano l’approccio previsto per gli Stati membri e che la decisione di approvazione sia adottata conformemente al sistema vigente nel paese terzo in questione.

(9)Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno che qualsiasi decisione giudiziaria o amministrativa nazionale immediatamente applicabile che annulla una decisione di approvazione di una modifica ordinaria sia comunicata alla Commissione ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, dunque, al fine di informare tutti gli utilizzatori e le autorità di controllo dell’Unione.

(10)Ai fini della certezza del diritto e della gestione efficiente del sistema, è opportuno prevedere norme dettagliate concernenti i requisiti e i termini per le comunicazioni di modifiche ordinarie e temporanee approvate.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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