LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri considerano il prodotto per il quale sono state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono. I pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico sono stabiliti all’articolo 4 e all’allegato III del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione (3).
(2)A norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), dopo aver adottato, ai sensi dell’articolo 16 di tale regolamento, un atto delegato che stabilisce specifici requisiti di etichettatura, la Commissione è tenuta a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti alle norme armonizzate che soddisfano i pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell’atto delegato. Laddove tali norme armonizzate si applichino durante la valutazione di conformità di un prodotto, il modello si presume conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell’atto delegato. I requisiti di misurazione e di calcolo per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico sono stabiliti all’articolo 3 e all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione (5).
(3)Con decisione di esecuzione C(2023) 3518 (6) la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di revisione delle norme armonizzate esistenti per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico elencate nell’allegato I di tale decisione a sostegno del regolamento (UE) 2019/2023 e del regolamento delegato (UE) 2019/2014 (di seguito «la richiesta»). La revisione si è resa necessaria per sostituire il detergente di riferimento contenente la sostanza perborato di sodio di cui alla norma armonizzata EN 60456:2016, quale modificata dalla norma EN 60456:2016/A11:2020, che non deve essere immessa sul mercato dopo il 27 maggio 2023 ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, e dell’allegato XIV, voce 48, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). La richiesta ha inoltre consentito di tenere conto del progresso tecnico e scientifico, di apportare modifiche redazionali e di allineare l’arrotondamento dei numeri comunicati alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2021/341 della Commissione (8) e dal regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione (9).
(4)In base alla richiesta, il Cenelec ha rivisto la norma armonizzata EN 60456:2016, quale modificata dalla norma EN 60456:2016/A11:2020, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2021/936 della Commissione (10). Ciò ha portato all’adozione della modifica EN 60456:2016/A12:2023.
(5)La Commissione ha valutato insieme al Cenelec la conformità alla richiesta della norma armonizzata EN 60456:2016, quale modificata dalla norma EN 60456:2016/A12:2023.
(6)La norma armonizzata EN 60456:2016, quale modificata dalla norma EN 60456:2016/A12:2023, soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2019/2023 e nel regolamento delegato (UE) 2019/2014. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7)Negli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/936 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità, rispettivamente, al regolamento delegato (UE) 2019/2014 e al regolamento (UE) 2019/2023. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno dei suddetti regolamenti siano elencati in un unico atto, il riferimento della norma armonizzata EN 60456:2016 quale modificata dalla norma EN 60456:2016/A12:2023 dovrebbe essere incluso in tali allegati.
(8)È necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 60456:2016 quale modificata dalla norma EN 60456:2016/A11:2020, poiché tale norma è sostituita dalla norma armonizzata EN 60456:2016 quale modificata dalla norma EN 60456:2016/A12:2023. È pertanto necessario sopprimere tale riferimento dagli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/936.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/936.
(10)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/936 sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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