Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/74 della Commissione del 13 gennaio 2025 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese.

Giustizia pixabay justice 6587904 640

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1. Apertura

(1)Il 23 maggio 2024 la Commissione europea ("Commissione") ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese ("paese interessato" o "RPC") sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento di base"). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) ("avviso di apertura").

(2)La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata l'8 aprile 2024 da Metex Noovistago (3) ("il denunciante"). La denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione di lisina ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.Registrazione

(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2732 della Commissione, del 24 ottobre 2024 ("regolamento di registrazione") (4), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

1.3.Parti interessate

(4)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. Ha inoltre espressamente informato il denunciante, i produttori esportatori noti e le autorità della Repubblica popolare cinese, nonché gli importatori, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti, così come le associazioni note per essere interessate, in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(5)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4.Osservazioni in merito all'apertura

(6)In seguito all'apertura, la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para animales ("CESFAC" - la confederazione spagnola dei produttori di mangimi per animali), Andrés Pintaluba S.A. (importatore e distributore di lisina) e il gruppo Vall Companys (un utilizzatore di lisina e produttore di mangimi rappresentato anche dalla CESFAC) hanno affermato che le statistiche Eurostat sulle importazioni relative al codice NC 2922 41 00 , presentate nella denuncia, non consentono un esame obiettivo dei fattori di pregiudizio, in quanto si basano sui dati sulle importazioni "comunicati", dato che Eurostat non opera distinzioni tra i diversi tipi di lisina (lisina cloridrato ("HCl") e lisina liquida) importati, che presentano livelli variabili di concentrazione dell'aminoacido. CESFAC, Pintaluba e Vall Companys hanno sostenuto che aggregare tipi di lisina con concentrazioni significativamente diverse per unità di misura, senza alcun adeguamento per portarli allo stesso livello, comporta distorsioni in termini di volume e prezzi. Tali soggetti hanno asserito altresì che tutti gli elementi del pregiudizio che si basano sulle statistiche sulle importazioni (ossia volume delle importazioni, quota delle importazioni, consumo dell'Unione, quota di mercato) descritti nella denuncia si fondavano su dati "comunicati" inadeguati e che Metex Noovistago non aveva comunicato le statistiche sulle importazioni "rettificate" nella versione non riservata della denuncia. CESFAC, Pintaluba e Vall Companys hanno rilevato che il rifiuto dell'industria dell'Unione di divulgare le statistiche "rettificate" sulle importazioni ha compromesso il loro diritto di difesa nel contesto del presente procedimento e viola l'articolo 19 del regolamento di base. Per questo motivo hanno chiesto alla Commissione di fornire i dati "rettificati" o quanto meno di divulgare una sintesi completa e non riservata delle informazioni.

(7)Innanzitutto la Commissione ha convenuto che tipi diversi di lisina con concentrazioni variabili, in assenza un adeguamento che ne tenga conto, non consentono una valutazione obiettiva del consumo dell'Unione, del volume di lisina importata e del calcolo del prezzo. L'adeguamento da parte della Commissione dei volumi e dei prezzi importati nel contesto dell'inchiesta è riportato al considerando 234.

(8)Sebbene sia vero che alcune delle statistiche sulle importazioni contenute nella denuncia si basino su dati "comunicati" desunti da Eurostat, la Commissione ha osservato che la versione non riservata della denuncia contiene il tasso di conversione dalla lisina liquida alla lisina HCl e il tasso di conversione dal solfato di lisina alla lisina HCl, nella sezione "Dati di mercato con rettifica del tenore di lisina". Per ottenere i valori delle importazioni relative al codice NC 2922 41 00 espressi in "lisina HCl equivalente", l'industria dell'Unione ha applicato i tassi di conversione summenzionati. La Commissione ha pertanto ritenuto che, poiché l'industria dell'Unione ha divulgato dati Eurostat sulle importazioni pubblicamente disponibili, i corrispondenti fattori di conversione per adeguare la lisina liquida e il solfato di lisina all'HCl equivalente e i prezzi all'importazione convertiti (punto 265 della versione non riservata della denuncia), tutte le parti interessate avevano accesso ai dati definitivi "rettificati" sulle importazioni. Le argomentazioni in questione sono pertanto decadute.

(9)In seguito all'apertura, anche la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e chimici ("CCCMC") ha presentato osservazioni in relazione alla denuncia e all'apertura dell'inchiesta.

(10)La CCCMC ha sostenuto che l'inchiesta era stata aperta in assenza di elementi di prova del pregiudizio sufficienti ed oggettivi come previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo antidumping dell'OMC ("ADA") e dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base e che la Commissione non ha esaminato adeguatamente gli elementi contenuti nella denuncia come previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

greatbeauty

Logo Entrepreneurs Mobility

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
396
Ieri:
17721
Settimana:
148430
Mese:
753389
Totali:
90952577
Oggi è il: 29-01-2025
Il tuo IP è: 3.145.32.238