Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/35 della Commissione del 13 gennaio 2025 che attua il Regolamento (UE) 2019/1242 del PE e del Consiglio stabilendo le procedure per la verifica in servizio delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1242, le autorità di omologazione sono tenute a comunicare alla Commissione, a seguito di verifiche effettuate secondo la procedura di cui all’articolo 13 del regolamento, eventuali scostamenti dei valori delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in servizio rispetto ai valori indicati nei certificati di conformità o nel file di informazioni per il cliente che accompagna tali veicoli.

(2)A norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1242, le autorità di omologazione che hanno rilasciato ai costruttori una licenza per l’utilizzo uno strumento di simulazione conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (3) («autorità di rilascio dell’omologazione») verificano, per tali costruttori, sulla base di campioni di veicoli idonei e rappresentativi, che i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante registrati nei file di informazioni per il cliente corrispondano alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in servizio e al loro consumo di carburante determinati conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e alle relative misure di attuazione, nonché la presenza di strategie a bordo o relative ai veicoli campione che migliorino artificialmente le prestazioni del veicolo nelle prove eseguite o nei calcoli effettuati al fine di certificare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante («verifica in servizio»).

(3)Il regolamento delegato (UE) 2024/1127 della Commissione (4) stabilisce i principi guida e i criteri per definire le procedure per eseguire la verifica in servizio.

(4)Il presente regolamento stabilisce procedure dettagliate per la verifica in servizio, in linea con i suddetti principi guida e criteri.

(5)Per controllare mediante verifica in servizio le famiglie con veicoli o pneumatici i cui valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante rischiano maggiormente di discostarsi dai valori delle emissioni specifiche di CO2 e del consumo di carburante registrati nel file di informazioni per il cliente, l’autorità di rilascio dell’omologazione dovrebbe selezionare le famiglie sulla base di una valutazione dei rischi effettuata dalla Commissione.

(6)Per quanto riguarda gli pneumatici, poiché una famiglia di pneumatici per la verifica in servizio può essere usata da più costruttori di veicoli, è opportuno che le prove sugli pneumatici della stessa famiglia di verifica in servizio siano eseguite da una sola autorità di rilascio dell’omologazione per ciascun periodo di riferimento della verifica in servizio, così da semplificare la procedura e ridurre gli oneri amministrativi. Analogamente, un componente che definisce una famiglia di procedure di prova di verifica può essere usato da più costruttori di veicoli. È pertanto opportuno che anche le prove sui veicoli della stessa famiglia di procedure di prova di verifica siano eseguite da una sola autorità di rilascio dell’omologazione per ciascun periodo di riferimento della verifica in servizio.

(7)Perché la verifica in servizio sia rappresentativa, è opportuno che le autorità di rilascio dell’omologazione selezionino un numero minimo di famiglie di veicoli da sottoporre a prova, sulla base del calcolo, per ciascun costruttore, del numero totale di veicoli per i quali le emissioni di CO2 e il consumo di carburante sono stati determinati a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2400 [«numero totale di veicoli a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2400»] e nel caso dei rimorchi, per ciascun costruttore di rimorchi, del numero totale di rimorchi per i quali le emissioni di CO2 e il consumo di carburante sono stati determinati a norma dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (5) [«numero totale di rimorchi a norma dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362»]. Per quanto riguarda i rimorchi, è opportuno selezionare per la verifica in servizio solo le famiglie di pneumatici per la verifica in servizio, dato che la procedura di prova di verifica e le prove di resistenza aerodinamica non sono ancora state definite per i rimorchi.

(8)I valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante registrati nel file di informazioni per il cliente devono essere determinati con uno strumento di simulazione, sulla base delle prove di certificazione dei pertinenti componenti del veicolo. La conformità del funzionamento dello strumento di simulazione deve essere verificata mediante una procedura di prova di verifica a livello di veicolo conformemente al regolamento (UE) 2017/2400. È opportuno esigere che i veicoli selezionati per le prove di verifica in servizio siano in condizioni simili a quelle dei veicoli sottoposti a prova durante la procedura di prova di verifica, in particolare stabilendo prescrizioni relative al chilometraggio e all’età massimi.

(9)Nel contesto di una verifica in servizio, la prova del coefficiente di resistenza al rotolamento degli pneumatici dovrebbe riguardare solo pneumatici nuovi, in quanto pneumatici usati comporterebbero un coefficiente di resistenza al rotolamento nettamente inferiore a causa dell’usura. La selezione degli pneumatici per le prove di verifica in servizio dovrebbe essere indipendente dalla selezione dei veicoli per le prove di verifica in servizio.

(10)Perché l’autorità di rilascio dell’omologazione possa, sulla base dei risultati delle prove dei veicoli campione, trarre conclusioni per tutti i veicoli interessati, è stato stabilito un metodo di valutazione statistica basato sul campionamento sequenziale.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

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EurLex

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