LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Apertura
(1)Il 16 maggio 2024 la Commissione europea ("Commissione") ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati ("prodotti stagnati" (2)), originari della Repubblica popolare cinese ("paese interessato", "Cina" o "RPC") sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento di base"). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) ("avviso di apertura").
(2)La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 2 aprile 2024 da EUROFER ("denunciante"). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione dei prodotti stagnati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
1.2.Registrazione
(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2731 della Commissione, del 24 ottobre 2024 ("regolamento di registrazione") (4), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti stagnati.
1.3.Parti interessate
(4)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
(5)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.4.Osservazioni in merito all'apertura
(6)Diverse parti contrarie all'eventuale istituzione di dazi antidumping hanno presentato osservazioni in merito all'apertura, sostenendo che la denuncia è carente sotto il profilo procedurale in quanto priva di elementi di prova atti a dimostrare che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole o che si trova ad affrontare una minaccia di pregiudizio.
(7)In primo luogo, per dimostrare la presunta assenza, nella denuncia, di elementi di prova riguardanti il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, un importatore indipendente, Steelforce Packaging BV ("Steelforce"), ha fatto riferimento all'andamento dell'industria dell'Unione descritto nella denuncia. In particolare Steelforce ha affermato che i prezzi medi di vendita sono rimasti al di sopra del costo medio di produzione sia nel 2022 che nel periodo dell'inchiesta utilizzato nella denuncia, che va dall'ottobre 2022 al settembre 2023 ("PI oggetto della denuncia"), con la conseguenza che l'industria dell'Unione è stata redditizia durante tale periodo.
(8)Steelforce ha inoltre sostenuto che non è stato tale risultato positivo a rappresentare una tendenza temporanea, come sostenuto dal denunciante, bensì il risultato negativo nel 2020 e nel 2021, dovuto alla perturbazione generale dell'economia dell'Unione causata dalla pandemia di COVID-19, che ha ridotto drasticamente la domanda. Secondo quanto asserito da Steelforce, anche gli anni 2018 o 2019 mostrerebbero una tendenza generalmente positiva per l'industria dell'Unione.
(9)Steelforce ha inoltre sostenuto che la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta molto elevata e sostanzialmente stabile. Tutti questi elementi mostravano che l'industria dell'Unione non ha subito alcun pregiudizio.
(10)Steelforce ha altresì affermato che l'industria dell'Unione non è neppure minacciata da un ulteriore pregiudizio imminente perché, dato che non sta subendo alcun pregiudizio notevole, qualsiasi minaccia può solo essere di un danno futuro.
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