Regolamento d’Es. (UE) 2025/4 della Commissione del 17 dicembre 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese.

Giustizia pixabay

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 13 novembre 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di diossido di titanio («TiO2») originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «Cina» o «RPC») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 29 settembre 2023 da European Titanium Dioxide Ad Hoc Coalition («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria del TiO2 dell’Unione europea («Unione» o «UE») ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2. Registrazione

(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1617, del 6 giugno 2024 (3), («regolamento di registrazione») la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

1.3. Misure provvisorie

(4)In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 13 giugno 2024 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi.

(5)Tre utilizzatori, ossia Plastika Kritis SA («Plastika Kritis»), Munksjö Paper AB («Munksjö») e Felix Schoeller GmbH & Co. KG («Felix»), hanno presentato osservazioni che non riguardavano l’esattezza dei calcoli.

(6)Plastika Kritis, un’impresa produttrice di Masterbatch White, ha asserito che, per quanto le consta, non sussistono pratiche di dumping. Ha inoltre ribadito le precedenti affermazioni secondo cui i dazi antidumping proposti avranno conseguenze catastrofiche per l’industria dei masterbatch dell’Unione.

(7)In particolare, Plastika Kritis ha sostenuto che i masterbatch di altri paesi terzi diventeranno molto più competitivi tanto sul mercato dell’Unione quanto sui mercati di esportazione, giacché continueranno ad avere accesso al TiO2 a basso costo proveniente dalla Cina. Ha inoltre sostenuto che, a causa della limitata capacità dell’industria dell’Unione, se le misure saranno istituite l’approvvigionamento di TiO2 non sarà sufficiente. Infine, in caso di applicazione retroattiva dei dazi, gli utilizzatori subiranno perdite persino maggiori, in quanto i lead time di consegna dalla Cina sono aumentati a causa degli attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso avvenuti nella prima metà del 2024.

(8)Tali osservazioni sono trattate nelle sezioni pertinenti del presente regolamento nel contesto dell’analisi dell’interesse dell’Unione e della riscossione retroattiva dei dazi (cfr. le sezioni 7.3.2 e 8.3).

(9)Munksjö e Felix, produttori di carta decorativa, hanno presentato osservazioni, non concordando con la decisione della Commissione di non concedere l’esenzione nel quadro del regime di uso finale alle importazioni del TiO2 di tipo laminato e ribadendo le loro precedenti argomentazioni sui motivi per cui sono soddisfatte le condizioni per la concessione dell’esenzione.

(10)Essi hanno inoltre sostenuto che, in assenza di tale esenzione nel quadro del regime di uso finale, la loro situazione continuerà a peggiorare, nonostante l’apertura da parte della Commissione, il 14 giugno 2024, di un’inchiesta antidumping sulle importazioni cinesi di carta decorativa (4). Il motivo è che l’istituzione di dazi antidumping nella presente inchiesta determinerà un aumento dei loro costi di produzione e allo stesso tempo un calo del prezzo del TiO2 sul mercato interno cinese, riducendo così ulteriormente il costo di produzione dei produttori cinesi di carta decorativa. Tuttavia non si terrà conto di nessuno di questi sviluppi al momento di trarre le conclusioni nel procedimento relativo alla carta decorativa, in quanto il periodo dell’inchiesta di tale caso termina prima dell’istituzione dei dazi nell’ambito della presente inchiesta.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

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EurLex

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