Direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica la Direttiva 2009/138/CE.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha creato norme prudenziali maggiormente basate sul rischio e più armonizzate per il settore assicurativo e riassicurativo. Alcune disposizioni di tale direttiva sono soggette a clausole di riesame. L'applicazione di tale direttiva ha contribuito sostanzialmente a rafforzare il sistema finanziario dell'Unione e ha reso le imprese di assicurazione e di riassicurazione maggiormente resilienti nei confronti di svariati rischi. Sebbene sia molto esaustiva, tale direttiva non affronta tutte le debolezze individuate in relazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

(2)La pandemia di COVID-19 ha causato un ingente danno socio-economico a seguito del quale l'economia dell'Unione necessita di una ripresa sostenibile, inclusiva ed equa. Allo stesso modo, le conseguenze economiche e sociali della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina si stanno ancora delineando. Ciò ha reso ancora più urgente il lavoro sulle priorità politiche dell'Unione, in particolare assicurare che l'economia sia al servizio delle persone e conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo. Il settore assicurativo e riassicurativo può fornire fonti private di finanziamento alle imprese europee e può rendere l'economia più resiliente fornendo protezione nei confronti di una vasta serie di rischi. Svolgendo questo doppio ruolo, il settore può contribuire in misura notevole al conseguimento delle priorità dell'Unione.

(3)Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione», incentivare gli investitori istituzionali, in particolare gli assicuratori, a effettuare investimenti più a lungo termine sarà strumentale al sostegno della ripatrimonializzazione nel settore delle imprese. Al fine di agevolare il contributo degli assicuratori al finanziamento della ripresa economica dell'Unione, il quadro prudenziale dovrebbe essere adeguato per tenere meglio conto della natura a lungo termine dell'attività assicurativa. In particolare, nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard, dovrebbe essere facilitata la possibilità di utilizzare un parametro standard più favorevole per gli investimenti in strumenti di capitale detenuti con una prospettiva a lungo termine, a condizione che le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettino criteri solidi e robusti, che preservino la tutela dei contraenti e la stabilità finanziaria. Tali criteri dovrebbero mirare a garantire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano in grado di evitare la vendita forzata di strumenti di capitale destinati a essere detenuti a lungo termine, anche in condizioni di stress del mercato. Poiché le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di un'ampia serie di strumenti di gestione del rischio per evitare tale vendita forzata, i suddetti criteri dovrebbero riconoscere tale varietà e non richiedere la separazione legale o contrattuale delle attività di investimento a lungo termine affinché le imprese di assicurazione e di riassicurazione possano beneficiare del parametro standard più favorevole per gli investimenti in strumenti di capitale. Inoltre, la direzione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe impegnarsi, mediante politiche scritte, a osservare un periodo minimo di detenzione degli strumenti di capitale in cui l’impresa investe e dimostrare la capacità dell'impresa di mantenere tali strumenti di capitale per tale periodo di detenzione.

(4)Adeguamenti che tengano meglio conto della natura a lungo termine dell'attività assicurativa potrebbero comportare un aumento del capitale libero disponibile a seguito della riduzione del requisito patrimoniale di solvibilità. In tal caso, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di non destinare il capitale liberato a distribuzioni ad azionisti o bonus per i dirigenti, ma dovrebbero sforzarsi di orientarlo verso investimenti produttivi nell'economia reale al fine di sostenere la ripresa economica e gli obiettivi strategici più ampi dell'Unione.

(5)Gli assicuratori e i riassicuratori sono liberi di investire ovunque nel mondo e non sono limitati all'Unione. Gli investimenti nei paesi terzi possono inoltre favorire le politiche generali di aiuto allo sviluppo dell'Unione o degli Stati membri. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto garantire che la loro politica di investimento rispecchi gli obiettivi della lista UE aggiornata delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nei confronti dei paesi terzi ad alto rischio.

(6)Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, la Commissione si è impegnata a integrare meglio nel quadro prudenziale dell'Unione la gestione dei rischi climatici e ambientali. Il Green Deal europeo costituisce la nuova strategia di crescita dell'Unione, che mira a trasformare quest'ultima in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che entro il 2050 non generi emissioni nette di gas a effetto serra. Tale strategia contribuirà all'obiettivo di creare un'economia al servizio delle persone, rafforzando l'economia sociale di mercato dell'Unione e contribuendo a garantire che essa sia pronta per il futuro e generi stabilità, posti di lavoro, crescita e investimenti. Nella proposta del 4 marzo 2020 relativa alla legge europea sul clima, la Commissione ha proposto di rendere vincolante nell'Unione l'obiettivo della neutralità climatica e della resilienza climatica entro il 2050. La proposta è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio ed è entrata in vigore il 29 luglio 2021 (5). L'ambizione della Commissione di assicurare la leadership mondiale dell'Unione in vista del 2050 è stata ribadita nella relazione di previsione strategica 2021, che individua nella creazione di sistemi economici e finanziari resilienti e adeguati alle esigenze future un settore strategico di azione.

(7)Il quadro della finanza sostenibile dell'UE svolgerà un ruolo chiave nel conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e la regolamentazione ambientale dovrebbe essere integrata da un quadro della finanza sostenibile che indirizzi i finanziamenti verso investimenti che riducono l'esposizione a rischi climatici e ambientali. Nella comunicazione del 6 luglio 2021 dal titolo «Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile», la Commissione si è impegnata a proporre modifiche della direttiva 2009/138/CE per integrare in modo coerente i rischi di sostenibilità nella gestione del rischio degli assicuratori, prescrivendo a questi ultimi di svolgere un'analisi di scenario dei cambiamenti climatici.

(8)Sono stati recentemente proposti e adottati diversi atti legislativi per migliorare la resilienza e che contribuiscono alla sostenibilità, in particolare in relazione alla rendicontazione di sostenibilità, tra cui il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e una direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, che incidono tutti sul settore assicurativo e riassicurativo.

(9)L'ulteriore integrazione del mercato interno delle assicurazioni dell'Unione è un obiettivo fondamentale della presente direttiva di modifica. L'integrazione del mercato interno delle assicurazioni aumenta la concorrenza e la disponibilità di prodotti assicurativi in tutti gli Stati membri, a vantaggio delle imprese e dei consumatori. I fallimenti assicurativi nel mercato interno delle assicurazioni dell'Unione a seguito dell'applicazione della direttiva 2009/138/CE sottolineano la necessità di una maggiore coerenza e convergenza della vigilanza in tutta l'Unione. Al fine di garantire una protezione coerente dei consumatori e di salvaguardare la concorrenza leale in tutto il mercato interno, è opportuno migliorare ulteriormente la vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che operano in regime di libera prestazione di servizi e di diritto di stabilimento, senza compromettere l'obiettivo di integrare ulteriormente il mercato interno delle assicurazioni dell'Unione.

(10)La direttiva 2009/138/CE esclude talune imprese dal proprio ambito di applicazione in ragione delle loro dimensioni. A seguito dei primi anni di applicazione della direttiva 2009/138/CE e al fine di garantire che essa non si applichi indebitamente alle imprese di dimensioni ridotte, è opportuno rivedere tali esclusioni aumentando le soglie, affinché le piccole imprese che soddisfano determinate condizioni non siano soggette a tale direttiva. Come già avviene per le imprese di assicurazione escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE, le imprese che beneficiano di tali soglie più elevate dovrebbero avere la possibilità di mantenere o chiedere un'autorizzazione ai sensi di tale direttiva per beneficiare dell'autorizzazione unica ivi prevista e dovrebbe essere possibile per gli Stati membri assoggettare le imprese di assicurazione escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE a disposizioni analoghe o identiche a quelle previste da tale direttiva.

Per la pubblicazione integrale:

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