Reg. d’Es. (UE) 2025/45 della Commissione dell’8 gennaio 2025 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese.

Giustizia pixabay

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 13 novembre 2023 la Commissione europea ("Commissione") ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di attrezzature di accesso mobili (mobile access equipment, "MAE") originarie della Repubblica popolare cinese ("paese interessato" o "RPC") a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 ("regolamento di base"). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) ("avviso di apertura").

(2)La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 29 settembre 2023 dalla "Coalition to Restore a Level Play Field in the EU Mobile Access Equipment Sector" ("CMAE") ("denunciante"). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione delle MAE ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

(3)Il 27 marzo 2024 la Commissione ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).

1.2.Registrazione

(4)Il 15 gennaio 2024 e il 12 marzo 2024 il denunciante ha presentato domande di registrazione delle importazioni di MAE originarie della RPC a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(5)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450 del 23 maggio 2024 (4) ("regolamento di registrazione") la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di MAE originarie della RPC.

1.3.Misure provvisorie

(6)In conformità dell'articolo 19 bis del regolamento di base, il 14 giugno 2024 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Le osservazioni sono state trattate ove opportuno.

(7)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1915 dell'11 luglio 2024 della Commissione (5) ("regolamento provvisorio"), il 12 luglio 2024 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di MAE originarie della RPC.

1.4.Fase successiva della procedura

(8)In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio ("divulgazione provvisoria delle informazioni"), il governo della Repubblica popolare cinese ("governo della RPC"), il denunciante, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettrici ("CCCME") (6), i produttori esportatori Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. ("Sinoboom"), Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. ("JLG"), Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd. ("Terex") e Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. ("Dingli"), un utilizzatore, Construct Machines S.R.L., e un operatore commerciale, Norbert Wienold GmbH, hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.

(9)Oltre alle osservazioni sulle misure provvisorie, il denunciante ha fatto riferimento al considerando 343 del regolamento provvisorio, in cui la Commissione ha concluso in via provvisoria che non sussistevano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis. Il denunciante ha chiesto alla Commissione di fornire un'ulteriore divulgazione delle risultanze relative all'applicazione della regola del dazio inferiore prima della divulgazione finale delle informazioni. Ha sostenuto che l'applicazione della regola del dazio inferiore era un elemento cruciale che ha avuto un impatto enorme sia sui produttori che sugli esportatori dell'Unione e che la Commissione, non divulgando risultanze dettagliate, ha impedito al denunciante di fornire ulteriori elementi di prova e ha violato i suoi diritti di difesa.

(10)La Commissione ha ritenuto che una divulgazione anticipata al denunciante delle risultanze in merito all'applicazione della regola del dazio inferiore non sia giustificata in quanto opererebbe una discriminazione tra le parti interessate. Una divulgazione anticipata a tutte le parti interessate sulla stessa questione comporterebbe un trattamento discriminatorio delle preoccupazioni espresse dalle diverse parti e darebbe adito ad altre richieste di divulgazione anticipata, mentre il termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni è di natura statutaria (articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base) (7). Con l'indicazione, nel documento di divulgazione finale delle informazioni, dei motivi in base ai quali si è concluso che le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, non erano soddisfatte, e con l'invito al denunciante e a tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito a tali risultanze, i diritti di difesa di tutte le parti sono stati rispettati.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

greatbeauty

Logo Entrepreneurs Mobility

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
404
Ieri:
17721
Settimana:
148430
Mese:
753389
Totali:
90952585
Oggi è il: 29-01-2025
Il tuo IP è: 13.59.62.63