IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Le macchine mobili semoventi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), progettate o costruite al fine di eseguire lavori («macchine mobili non stradali»), potrebbero necessitare, occasionalmente o regolarmente, di circolare su strade pubbliche, per lo più per spostarsi da un luogo di lavoro a un altro.
(2)Il presente regolamento disciplina solo le macchine semoventi. I macchinari trainati non sono disciplinati dal presente regolamento in quanto sono normalmente trainati da veicoli a motore che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali macchinari dovrebbero essere disciplinati dal regolamento (UE) 2018/858, che disciplina l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. La Commissione dovrebbe rispondere alla necessità di stabilire, a norma del regolamento (UE) 2018/858, requisiti tecnici dettagliati concernenti la sicurezza stradale della categoria specifica di macchinari trainati, nella misura in cui tali macchinari non siano già soggetti a dette prescrizioni in base alle norme vigenti.
(3)Taluni aspetti della progettazione e della costruzione delle macchine mobili non stradali sono già oggetto della normativa di armonizzazione dell’Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), della direttiva 2006/42/CE e delle direttive 2014/30/UE (7) e 2014/53/UE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4)Per quanto riguarda la sicurezza delle macchine mobili, la direttiva 2006/42/CE è il principale atto normativo che si applica a tali macchine quando queste sono immesse sul mercato. Essa stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute riguardanti le funzioni di spostamento fuori strada delle macchine mobili come il rallentamento, l’arresto, la frenata, i posti di guida e i sistemi di ritenuta. Tuttavia, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti in tale direttiva sono pensati unicamente per affrontare l’aspetto della sicurezza nel contesto in cui la macchina esegue lavori, e non quando circola su strade pubbliche.
(5)A causa dell’assenza di norme armonizzate in materia di sicurezza stradale delle macchine mobili non stradali, gli operatori economici che producono, o rendono disponibili sul mercato, le macchine mobili non stradali sostengono costi notevoli connessi alle diverse prescrizioni normative vigenti nei vari Stati membri. La sicurezza stradale di tali macchine, inoltre, non è garantita in modo uniforme in tutto il territorio dell’Unione. Pertanto, è opportuno stabilire norme armonizzate a livello di Unione in materia di sicurezza stradale delle macchine mobili non stradali.
(6)Ai fini dello sviluppo e del funzionamento del mercato interno, si ritiene appropriato stabilire un sistema armonizzato di omologazione e un sistema di omologazione individuale per la sicurezza stradale delle macchine mobili non stradali destinate alla circolazione su strade pubbliche.
(7)Scopo del presente regolamento è affrontare i rischi associati alla prevista circolazione delle macchine mobili non stradali sulle strade pubbliche. Pertanto, le macchine mobili non stradali che in pratica non sono destinate a circolare sulle strade pubbliche dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento.
(8)Dal momento che lo scopo del presente regolamento è affrontare i rischi derivanti dalla circolazione stradale delle macchine mobili non stradali progettate e costruite al fine di eseguire lavori e non per il trasporto di persone, animali o merci, tranne nella misura in cui trasportano materiali che contribuiscono al loro funzionamento, è opportuno che il presente regolamento non si applichi alle macchine la cui unica funzione è il trasporto di persone, animali o merci. Tutti i tipi di nuovi dispositivi di mobilità personale, come monopattini elettrici con guida in piedi e seduta, cicli elettrici a pedali con pedalata assistita, comprese le biciclette elettriche a pedalata assistita e quelle destinate al trasporto di carichi commerciali, veicoli autobilanciati, compresi i trasportatori personali autobilanciati e gli hoverboard, monocicli elettrici, skateboard elettrici e tavole «one-wheel», non sono dunque contemplati dal presente regolamento.
(9)Dato che lo scopo del presente regolamento è disciplinare la circolazione stradale delle macchine mobili non stradali progettate e costruite al fine di eseguire lavori e non di trasportare i lavoratori, anche le macchine mobili dotate di più di tre posti a sedere, compreso quello del conducente, sono escluse dal suo ambito di applicazione. Qualsiasi spazio dovrebbe essere considerato posto a sedere se è progettato per essere utilizzato quando la macchina mobile non stradale circola sulle strade pubbliche e se può essere ragionevolmente utilizzato in quanto tale e permette a una donna adulta del quinto percentile di sedersi.
(10)Il presente regolamento dovrebbe riguardare solo le macchine mobili non stradali destinate alla circolazione su strade pubbliche e immesse sul mercato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento e che sono macchine mobili non stradali nuove prodotte da un fabbricante stabilito nell’Unione o macchine mobili non stradali, nuove o usate, importate da un paese terzo.
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