Regolamento (UE) 2025/13 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La dimensione transnazionale dei reati gravi e della criminalità organizzata e la costante minaccia di attacchi terroristici sul territorio europeo impongono di intervenire a livello dell’Unione per adottare misure adeguate che garantiscano la sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne. Le informazioni sui passeggeri, come i dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) e in particolare le informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information — API), sono essenziali per identificare i passeggeri ad alto rischio, compresi quelli che non sarebbero altrimenti noti alle autorità di contrasto, per stabilire collegamenti tra i membri di gruppi criminali e contrastare le attività terroristiche.

(2)Oltre ad istituire un quadro giuridico per la raccolta e il trasferimento dei dati API da parte dei vettori aerei al fine di migliorare i controlli di frontiera e contrastare l’immigrazione illegale, la direttiva 2004/82/CE del Consiglio (3) stabilisce che gli Stati membri possono utilizzare i dati API a fini di contrasto. La semplice creazione di tale possibilità fa tuttavia emergere una serie di lacune e difficoltà. In particolare, comporta che i dati API non siano raccolti e trasferiti sistematicamente dai vettori aerei per fini di contrasto. La possibilità di ricorrere ai dati API a fini di contrasto comporta inoltre che, quando gli Stati membri si avvalgono di tale possibilità, i vettori aerei debbano ottemperare, a norma del diritto nazionale, a requisiti divergenti per quanto riguarda i tempi e le modalità di raccolta e trasferimento dei dati API per dette finalità. Oltre a imporre ai vettori aerei costi e complicazioni inutili, tali divergenze vanno a scapito della sicurezza interna dell’Unione e di una cooperazione efficace tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri. Inoltre, dato che l’agevolazione dei controlli di frontiera e il contrasto della criminalità sono finalità di natura diversa, è opportuno istituire un quadro giuridico distinto per la raccolta e il trasferimento dei dati API in relazione a ciascuna di esse.

(3)La direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce norme sull’uso dei dati PNR a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Ai sensi di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari affinché i vettori aerei trasferiscano i dati PNR, compresi i dati API raccolti, all’unità d’informazione sui passeggeri (UIP) nazionale istituita ai sensi di tale direttiva nel caso in cui abbiano già raccolto tali dati nel normale svolgimento della loro attività. Di conseguenza, la direttiva non garantisce che i dati API siano raccolti e trasferiti in tutti i casi, in quanto i vettori aerei non hanno alcuna ragione commerciale che li induca a raccogliere una serie completa di tali dati. È importante garantire che le UIP ricevano i dati API insieme ai dati PNR, in quanto il trattamento congiunto di tali dati è necessario per permettere alle autorità competenti degli Stati membri di prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi. In particolare, il trattamento congiunto consente di identificare con precisione i passeggeri che tali autorità potrebbero dovere esaminare ulteriormente, in conformità del diritto applicabile. La suddetta direttiva, inoltre, non specifica con precisione quali informazioni costituiscano dati API. Per tali motivi è opportuno stabilire norme complementari che impongano ai vettori aerei di raccogliere e successivamente trasferire una serie specificamente definita di dati API, norme che dovrebbero applicarsi nel caso in cui i vettori aerei siano tenuti, a norma della direttiva, a raccogliere e trasferire i dati PNR sullo stesso volo.

(4)È pertanto necessario stabilire norme chiare, armonizzate ed efficaci a livello dell’Unione sulla raccolta e sul trasferimento dei dati API a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale relativamente ai reati di terrorismo e ai reati gravi.

(5)Tenuto conto dello stretto legame esistente tra i due atti, il presente regolamento dovrebbe essere inteso come un’integrazione delle norme della direttiva (UE) 2016/681, conformemente all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Pertanto, i dati API dovrebbero essere raccolti e trasferiti soltanto a norma del presente regolamento conformemente ai requisiti specifici ivi previsti, anche per quanto riguarda le circostanze e le modalità. Tuttavia, le norme di tale direttiva si applicano a materie non specificamente disciplinate dal presente regolamento, in particolare in relazione al successivo trattamento dei dati API ricevuti dalle UIP, allo scambio di informazioni tra Stati membri, alle condizioni di accesso da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), ai trasferimenti verso paesi terzi, alla conservazione e anonimizzazione, nonché alla protezione dei dati personali. Nella misura in cui si applicano tali norme, si applicano anche le norme della direttiva citata relative alle sanzioni e alle autorità nazionali di controllo. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate tali norme e dovrebbe pertanto, in particolare, lasciare impregiudicati i requisiti e le misure di salvaguardia applicabili al trattamento dei dati API da parte delle UIP.

(6)La raccolta e il trasferimento dei dati API incidono sulla vita privata delle persone fisiche e comportano il trattamento dei loro dati personali. Per rispettare pienamente i loro diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), occorre stabilire limiti e garanzie adeguati. Per esempio, il trattamento dei dati API, specialmente quelli che costituiscono dati personali, dovrebbe rimanere strettamente limitato a quanto necessario e proporzionato per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento. Occorre inoltre garantire che il trattamento di tutti i dati API raccolti e trasferiti ai sensi del presente regolamento non comporti alcuna forma di discriminazione vietata dalla Carta.

(7)Dato che il presente regolamento è complementare alla direttiva (UE) 2016/681, gli obblighi dei vettori aerei da esso previsti dovrebbero applicarsi a tutti i voli per i quali gli Stati membri sono tenuti ad imporre ai vettori aerei di trasmettere i dati PNR ai sensi della direttiva (UE) 2016/681, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei vettori aerei che li operano. Tali voli dovrebbero riguardare i voli sia di linea che non di linea sia tra Stati membri e paesi terzi (voli extra-UE) sia tra diversi Stati membri (voli intra-UE), a condizione che questi ultimi partano, atterrino o effettuino uno scalo nel territorio di almeno uno Stato membro che abbia notificato la sua decisione di applicare la direttiva (UE) 2016/681 ai voli intra-UE conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva e in linea con la giurisprudenza della CGUE. Per quanto riguarda i voli intra-UE contemplati dal presente regolamento, un tale approccio mirato, attuato in applicazione dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2016/681 e incentrato sulle esigenze di un’efficace applicazione della legge, dovrebbe essere richiesto anche in considerazione della necessità di garantire il rispetto delle prescrizioni del diritto dell’Unione in materia di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati, libera circolazione delle persone e abolizione dei controlli alle frontiere interne. La raccolta di dati da altre operazioni di aeromobili civili, quali le scuole di volo, i voli medici, i voli di emergenza e i voli militari, non deve rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento lascia impregiudicata la raccolta di dati da tali voli secondo quanto previsto nel diritto nazionale compatibile con il diritto dell’Unione. La Commissione dovrebbe valutare la fattibilità di un sistema dell’Unione che obblighi gli operatori di voli privati a raccogliere e trasferire dati dei passeggeri dei trasporti aerei.

(8)Gli obblighi spettanti ai vettori aerei di raccogliere e trasferire dati API a norma del presente regolamento dovrebbero includere tutti i passeggeri e i membri degli equipaggi sui voli verso l’Unione, i passeggeri e i membri degli equipaggi in transito la cui destinazione finale è al di fuori dell’Unione e qualsiasi membro dell’equipaggio non in servizio imbarcato su un volo operato da un vettore aereo nel quadro delle sue funzioni.

(9)Di conseguenza, dato che la direttiva (UE) 2016/681 non si applica ai voli che partono e atterrano nel territorio dello stesso Stato membro senza scali nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, e tenuto conto della dimensione transnazionale dei reati di terrorismo e dei reati gravi contemplati dal presente regolamento, tali voli non dovrebbero rientrare neanche nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe intendersi tale da pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di imporre ai vettori aerei, ai sensi del loro diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell’Unione, l’obbligo di raccogliere e trasferire dati API su tali voli nazionali.

(10)Considerata la stretta relazione tra gli atti giuridici dell’Unione in questione e a fini di uniformità e coerenza, se del caso è opportuno allineare le definizioni di cui al presente regolamento a quelle di cui alla direttiva (UE) 2016/681 e al regolamento (UE) 2025/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, interpretarle e applicarle alla luce di queste ultime (5).

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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