IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Le verifiche di frontiera sulle persone alle frontiere esterne contribuiscono notevolmente a garantire la sicurezza a lungo termine dell’Unione, dei suoi Stati membri e dei suoi cittadini e rimangono pertanto un’importante misura di salvaguardia, specialmente nello spazio senza controllo alle frontiere interne. Le verifiche di frontiera devono essere effettuate in conformità del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ove applicabili, al fine di contribuire a contrastare l’immigrazione illegale e a prevenire minacce per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Tali verifiche di frontiera devono avvenire nel pieno rispetto della dignità umana e del pertinente diritto dell’Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»).
(2)L’uso dei dati dei passeggeri e delle informazioni di volo trasferiti prima dell’arrivo dei passeggeri, noti come informazioni anticipate sui passeggeri o dati API (advance passenger information), contribuisce ad accelerare le verifiche di frontiera necessarie durante il processo di attraversamento delle frontiere. Ai fini del presente regolamento tale processo riguarda, più specificamente, l’attraversamento delle frontiere tra un paese terzo o uno Stato membro a cui non si applica il presente regolamento e uno Stato membro a cui si applica il presente regolamento. L’uso dei dati API rafforza le verifiche di frontiera alle frontiere esterne lasciando tempo sufficiente per permettere lo svolgimento di verifiche dettagliate e approfondite su tutti i passeggeri, senza avere un effetto negativo sproporzionato sui viaggiatori in buona fede. È quindi opportuno, nell’interesse dell’efficacia e dell’efficienza delle verifiche di frontiera alle frontiere esterne, stabilire un quadro giuridico adeguato affinché le autorità di frontiera degli Stati membri competenti presso tali valichi di frontiera esterni abbiano accesso ai dati API prima dell’arrivo dei passeggeri.
(3)Il quadro giuridico esistente sui dati API, costituito dalla direttiva 2004/82/CE del Consiglio (4) e dalle disposizioni di diritto nazionale che la recepiscono, si è rivelato importante per migliorare le verifiche di frontiera, in particolare grazie all’istituzione di un contesto che permette agli Stati membri di introdurre misure che impongono ai vettori aerei obblighi di trasferimento dei dati API sui passeggeri trasportati nel loro territorio. Permangono tuttavia pratiche divergenti a livello nazionale. In particolare, i dati API non sono sistematicamente richiesti ai vettori aerei e questi sono soggetti a requisiti diversi per quanto riguarda il tipo di informazioni da raccogliere e le condizioni alle quali trasferire i dati API alle autorità di frontiera competenti. Oltre a comportare costi e complicazioni inutili per i vettori aerei, tali divergenze compromettono la possibilità di svolgere verifiche preliminari efficaci ed efficienti sulle persone che arrivano alle frontiere esterne.
(4)È necessario aggiornare e sostituire il quadro giuridico esistente per garantire che le norme sulla raccolta e sul trasferimento dei dati API al fine di migliorare e facilitare l’efficacia e l’efficienza delle verifiche di frontiera alle frontiere esterne e di contrastare l’immigrazione illegale siano chiare, armonizzate ed efficaci, in conformità delle disposizioni stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 per gli Stati membri a cui esso si applica e del diritto nazionale nei casi in cui non si applica.
(5)Per garantire un approccio il più possibile coerente a livello sia dell’Unione che internazionale e alla luce delle norme sulla raccolta dei dati API applicabili a livello internazionale, il quadro giuridico aggiornato istituito dal presente regolamento dovrebbe tenere conto delle pratiche concordate a livello internazionale con il settore aeronautico, come nel contesto dell’Organizzazione mondiale delle dogane, dell’Associazione internazionale del trasporto aereo e degli orientamenti dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) sulle informazioni anticipate sui passeggeri.
(6) La raccolta e il trasferimento dei dati API incidono sulla vita privata delle persone fisiche e comportano il trattamento dei loro dati personali. Per rispettare pienamente i loro diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, conformemente alla Carta, occorre stabilire limiti e garanzie adeguati. Per esempio, il trattamento dei dati API, specialmente quelli che costituiscono dati personali, dovrebbe rimanere strettamente limitato a quanto necessario e proporzionato per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento. Occorre inoltre garantire che il trattamento di tutti i dati API raccolti e trasferiti ai sensi del presente regolamento non comporti alcuna forma di discriminazione vietata dalla Carta.
(7)Per conseguire tali obiettivi il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i vettori aerei che operano voli diretti verso l’Unione, come definiti nel presente regolamento, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, e che operano voli sia di linea che non di linea. La raccolta di dati da altre operazioni di aeromobili civili, quali le scuole di volo, i voli medici, i voli di emergenza e i voli militari, non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento lascia impregiudicata la raccolta di dati da tali voli secondo quanto previsto dal diritto nazionale compatibile con il diritto dell’Unione. La Commissione dovrebbe valutare la fattibilità di un sistema dell’Unione che obblighi gli operatori di voli privati a raccogliere e trasferire dati dei passeggeri dei trasporti aerei.
(8)Gli obblighi dei vettori aerei di raccogliere e trasferire dati API a norma del presente regolamento dovrebbero includere tutti i passeggeri sui voli verso l’Unione, i passeggeri in transito la cui destinazione finale è al di fuori dell’Unione e qualsiasi membro dell’equipaggio non in servizio collocato su un volo da un vettore aereo nel quadro delle sue funzioni.
(9)Ai fini dell’efficacia e della certezza del diritto è opportuno che siano elencate in modo chiaro ed esaustivo le informazioni, relative tanto al singolo passeggero quanto al volo preso da tale passeggero, che costituiscono congiuntamente i dati API da raccogliere e successivamente trasferire a norma del presente regolamento. A norma del presente regolamento e in conformità delle norme internazionali, le informazioni di volo dovrebbero comprendere informazioni sul posto a sedere e informazioni sul bagaglio, se disponibili, e informazioni sul valico di frontiera di ingresso nel territorio dello Stato membro interessato in tutti i casi contemplati dal presente regolamento. Qualora le informazioni sul bagaglio o sul posto a sedere siano disponibili in altri sistemi informatici di cui dispongono il vettore aereo, il gestore, il fornitore del sistema o l’autorità aeroportuale, i vettori aerei dovrebbero integrare tali informazioni nei dati API da trasmettere alle autorità di frontiera competenti. I dati API quali definiti e disciplinati nell’ambito del presente regolamento non includono i dati biometrici.
(10)Al fine di consentire flessibilità e innovazione, è opportuno lasciare in linea di principio a ciascun vettore aereo il compito di determinare in che modo adempiere ai propri obblighi di raccolta dei dati API previsti dal presente regolamento, tenendo conto dei diversi tipi di vettore aereo quale definito nel presente regolamento e dei rispettivi modelli imprenditoriali, anche per quanto riguarda i tempi dell’accettazione e la cooperazione con gli aeroporti. Tuttavia, considerando che esistono soluzioni tecnologiche adeguate che consentono di raccogliere automaticamente determinati dati API garantendo al contempo che siano esatti, completi e aggiornati, e tenendo conto dei vantaggi dell’uso di tale tecnologia in termini di efficacia ed efficienza, è opportuno imporre ai vettori aerei di raccogliere tali dati API con mezzi automatizzati, ottenendo informazioni dai dati del documento di viaggio leggibili meccanicamente. Qualora l’uso di tali mezzi automatizzati non sia tecnicamente possibile in circostanze eccezionali, i vettori aerei dovrebbero in via eccezionale raccogliere i dati API manualmente, durante la procedura di accettazione online o in fase di accettazione in aeroporto, in modo tale da garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.
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