LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all’introduzione nell’Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna.
2)L’elenco attuale delle specie di cui è vietata l’introduzione nell’Unione è stato istituito nel dicembre 2023 dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2770 della Commissione (2).
(3)Il gruppo di consulenza scientifica, considerate le raccomandazioni emerse dalla 77a riunione del comitato permanente della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ha concluso che non vi è più motivo di vietare l’introduzione nell’Unione degli esemplari delle specie seguenti: Trioceros montium e Trioceros quadricornis dal Camerun e Trioceros feae dalla Guinea equatoriale.
(4)Sulla scorta delle più recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di vietare l’introduzione nell’Unione degli esemplari delle specie seguenti: Mantella cowanii, Mantella crocea, Mantella viridis e Scaphiophryne gottlebei dal Madagascar; e Varanus dumerilii, Varanus jobiensis e Varanus salvadorii dall’Indonesia.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È vietata l’introduzione nell’Unione di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche elencate nell’allegato del presente regolamento in provenienza dai paesi di origine ivi indicati.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2770 è abrogato.
I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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pixabay
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