Regolamento (UE) 2024/3171 della Commissione del 18 dicembre 2024 che modifica il Regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1445/2007 definisce «posizione di base» il più basso livello di aggregazione di voci nella ripartizione del PIL per il quale vengono calcolate le parità di potere d’acquisto.

(2)L’elenco attuale delle posizioni di base figura nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1445/2007.

(3)Per la spesa per consumi individuali delle famiglie, la classificazione delle posizioni di base è un’ulteriore ripartizione della classificazione dei consumi individuali per funzione (COICOP) quale definita nell’allegato A, capitolo 23, del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(4)La 49a sessione della Commissione statistica delle Nazioni Unite ha esaminato e approvato la versione rivista della COICOP («COICOP 2018») quale norma accettata a livello internazionale.

(5)Il regolamento (UE) 2023/734 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) n. 549/2013 per introdurre la COICOP 2018 e allinearlo alla nuova norma internazionale.

(6)È pertanto opportuno modificare l’allegato II del regolamento (CE) n. 1445/2007.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1445/2007 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° settembre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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