Regolamento Delegato (UE) 2024/3230 della Commissione del 18 ottobre 2024 che modifica il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (1), in particolare l’articolo 79, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)In occasione della quindicesima riunione tenutasi nel giugno 2022, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato, con decisione BC-15/18, di includere una nuova voce relativa ai rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi (voce A1181) nell’allegato VIII della convenzione di Basilea, sopprimendo nel contempo la voce A1180 del medesimo allegato, e di aggiungere una nuova voce per i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi (voce Y49) nell’allegato II della convenzione di Basilea, sopprimendo nel contempo l’attuale voce relativa a tali rifiuti (voce B1110) e la voce B4030 nell’allegato IX della convenzione di Basilea. Le modifiche prenderanno effetto il 1o gennaio 2025.

(2)È opportuno che l’Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, modifichi le voci relative ai rifiuti elettrici ed elettronici nei pertinenti allegati del regolamento (UE) 2024/1157 laddove questi fanno riferimento agli allegati della convenzione di Basilea.

(3)Per quanto riguarda l’esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici dall’Unione verso paesi terzi e la loro importazione nell’Unione da paesi terzi, gli allegati III, IV e V del regolamento (UE) 2024/1157 dovrebbero tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea. Pertanto, a decorrere dal 1o gennaio 2025, le esportazioni dall’Unione verso i paesi terzi ai quali si applica la decisione del Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (2) (di seguito «decisione OCSE») e le importazioni nell’Unione di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nelle voci A1181 dell’allegato VIII e Y49 dell’allegato II della convenzione di Basilea dovrebbero essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell’allegato V del regolamento (UE) 2024/1157, è opportuno vietare l’esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nelle voci A1181 dell’allegato VIII e Y49 dell’allegato II della convenzione di Basilea verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE.

(4)Per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi tra Stati membri, le voci GC010 e GC020 dovrebbero continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026. Tali spedizioni sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/1157, che garantisce la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti figuranti nell’elenco verde ai fini di una loro gestione ecologicamente corretta. A decorrere dal 1o gennaio 2027 tutti i rifiuti elettrici ed elettronici spediti all’interno dell’Unione dovrebbero essere classificati sotto la voce Y49 o A1181 e le loro spedizioni dovrebbero essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Entro tale data il sistema centrale per la presentazione e lo scambio di documenti e informazioni relativi alle spedizioni dei rifiuti di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1157 sarà pienamente operativo. Questo sistema faciliterà il processo per ottenere le autorizzazioni per le spedizioni di tali rifiuti.

(5)Il presente regolamento tiene conto del fatto che in seno all’OCSE non è stato raggiunto un accordo per integrare nelle appendici della decisione OCSE le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti elettrici ed elettronici. Le voci GC010 e GC020 negli allegati III e IV del regolamento (UE) 2024/1157 non dovrebbero pertanto più essere applicate per l’esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici dall’Unione verso paesi terzi e per l’importazione di tali rifiuti nell’Unione da paesi terzi.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1157,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III, IV e V del regolamento (UE) 2024/1157 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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