Direttiva (UE) 2024/3100 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La sicurezza dei trasporti marittimi dell'Unione e dei cittadini che li utilizzano e la protezione dell'ambiente dovrebbero essere costantemente garantite.

(2)È importante tenere conto delle condizioni di vita e di lavoro della gente di mare a bordo delle navi nonché della formazione e delle qualifiche della gente di mare, in linea con la direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), dato che la salute, la sicurezza, la protezione e il fattore umano sono strettamente interconnessi e che è della massima importanza prevenire eventuali danni causati da errori umani.

(3)A norma delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) del 1982 e delle convenzioni di cui è depositaria l'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization – IMO)(«convenzioni IMO»), gli Stati che sono parti di tali strumenti hanno la responsabilità; di adottare leggi e regolamentazioni e di provvedere a tutte le altre misure che possono essere necessarie per dare piena attuazione a tali strumenti affinché, in termini di sicurezza della vita in mare e protezione dell'ambiente marino, le navi siano idonee al servizio cui sono destinate.

(4)Per garantire l'effettiva applicazione delle convenzioni IMO nell'Unione, tutti gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per adempiere alle responsabilità e agli obblighi in esse stabiliti riguardo alle navi che battono la loro bandiera. A tal fine gli Stati membri dovrebbero ottemperare effettivamente e coerentemente alle loro responsabilità e ai loro obblighi di Stati di bandiera in conformità della risoluzione IMO A.1070(28) sul codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO («codice III»), adottata il 4 dicembre 2013, che contiene le disposizioni obbligatorie la cui applicazione incombe agli Stati di bandiera. Conformemente all'articolo 91, paragrafo 1, dell'UNCLOS, deve esistere un legame effettivo tra una nave e il suo Stato di bandiera, come interpretato dalla giurisprudenza internazionale che si riflette negli obblighi di uno Stato di bandiera.

(5)Fatte salve le disposizioni in materia di forza maggiore stabilite nelle convenzioni IMO, gli Stati membri dovrebbero poter, in situazioni di crisi che potrebbero mettere in pericolo l'integrità fisica del personale responsabile o incaricato di effettuare visite di controllo, ispezioni, audit e verifiche, introdurre restrizioni a tali attività, consentendo nel contempo l'esercizio ininterrotto delle navi.

(6)I seguenti strumenti internazionali, nelle loro versioni più recenti, si riferiscono all'applicazione del codice III: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare; la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978; il protocollo del 1997 che modifica la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978; la convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia; la convenzione internazionale del 1966 sulla linea di massimo carico e il relativo protocollo del 1988; la convenzione internazionale del 1969 per la stazzatura delle navi e la convenzione del 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

(7)I controllori dello Stato di bandiera sono autorizzati dalle amministrazioni degli Stati membri a effettuare visite di controllo e certificare le navi. Tali controllori possono essere assistiti da altro personale, ad esempio il personale preposto alle ispezioni degli impianti radio. Tuttavia, tale personale non dovrebbe comprendere i tecnici addetti alla manutenzione dei mezzi di salvataggio o i controllori non direttamente coinvolti nelle visite di controllo della flotta mercantile.

(8)La sezione 22 del codice III stabilisce che uno Stato di bandiera deve adottare tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto delle regole e delle norme internazionali da parte delle navi autorizzate a battere la sua bandiera e da parte di organismi e persone sotto la sua giurisdizione, al fine di garantire la conformità con gli obblighi internazionali ad esso incombenti. In particolare, la sezione 22.2 fa riferimento alle ispezioni intese a verificare che le condizioni della nave e dell'equipaggio siano conformi ai certificati di cui sono titolari. La periodicità di tali ispezioni dovrebbe essere stabilita dagli Stati membri adottando un approccio basato sul rischio o applicando le proprie procedure e istruzioni, compresi criteri quantitativi o qualitativi.

(9)A livello internazionale, la responsabilità di indagare sugli incidenti marittimi ricade sullo Stato di bandiera, mentre a livello dell'Unione i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti marittimi, come l'indipendenza degli organi investigativi negli Stati membri, sono stabiliti dalla direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 2009/18/CE.

(10)Per adempiere ai loro obblighi di Stato di bandiera, le amministrazioni degli Stati membri dovrebbero poter disporre di risorse idonee, in funzione delle dimensioni e del tipo della loro flotta e basate sulle pertinenti prescrizioni dell'IMO. I criteri minimi e gli obiettivi minimi delle ispezioni relativi a tali risorse dovrebbero essere stabiliti in base all’esperienza pratica degli Stati membri, anche per quanto riguarda l'impiego di ispettori non alle dipendenze esclusive, conformemente al codice III.

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EurLex

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