Direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La politica marittima dell’Unione mira a conseguire un elevato livello di sicurezza e protezione dell’ambiente. Ciò si può raggiungere attraverso il rispetto delle convenzioni, dei codici e delle risoluzioni internazionali, mantenendo nel contempo la libertà di navigazione prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

(2)La convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi («convenzione Marpol 73/78») dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) stabilisce i divieti generali relativi agli scarichi delle navi in mare, ma disciplina altresì le condizioni alle quali talune sostanze possono essere scaricate nell’ambiente marino. La convenzione Marpol 73/78 prevede eccezioni per lo scarico di sostanze inquinanti regolamentate dagli allegati della stessa, che non devono essere considerate violazioni se sono soddisfatte le condizioni specificate. Detti allegati non esentano i casi in cui i responsabili dell’avaria hanno agito con l’intenzione di provocarla o incautamente e con la consapevolezza che l’avaria sarebbe probabilmente avvenuta.

(3)Dall’adozione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la convenzione Marpol 73/78 e i suoi allegati sono stati oggetto di importanti modifiche, che hanno introdotto norme e divieti più severi per gli scarichi di sostanze effettuati dalle navi in mare. È opportuno tenere conto di tali modifiche nonché degli insegnamenti tratti dall’attuazione della direttiva 2005/35/CE.

(4)Sebbene l’obiettivo generale della presente direttiva sia recepire nel diritto dell’Unione importanti modifiche apportate alla convenzione Marpol 73/78, non è pubblicamente disponibile un testo aggiornato e completo di tale convenzione e dei relativi allegati. Ciò impedisce al settore, ai cittadini e alle amministrazioni di accedere in maniera agevole e adeguata al testo della convenzione Marpol 73/78 e di altre convenzioni analoghe dell’IMO.

(5)Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi a livello dell’IMO per rendere accessibili al pubblico, in forma gratuita, i testi completi e aggiornati delle convenzioni dell’IMO, tra cui la convenzione Marpol 73/78 e i relativi allegati.

(6)La direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) garantisce che i rifiuti delle navi siano conferiti ai porti dell’Unione, dove sono raccolti da impianti portuali di raccolta adeguati. L’applicazione della direttiva (UE) 2019/883 è, insieme alla direttiva 2005/35/CE, uno strumento fondamentale per prevenire l’inquinamento provocato dalle navi. Al fine di garantire un sistema di applicazione efficace, integrato e coerente delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/883 relativa al conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta, è opportuno modificare la direttiva 2005/35/CE per estenderne l’ambito di applicazione agli allegati da IV a VI della convenzione Marpol 73/78, in modo da dissuadere le navi dallo scaricare sostanze inquinanti illegalmente in mare anziché conferirle agli impianti portuali di raccolta in conformità della direttiva (UE) 2019/883.

(7)La direttiva (UE) 2019/883 non include nel suo ambito di applicazione l’allegato III della convenzione Maro 73/78, in quanto le merci imballate non sono classificate come rifiuti e quindi di solito non sono conferite agli impianti portuali di raccolta. Tuttavia non è possibile escludere che sostanze nocive trasportate in colli possano essere gettate in mare illegalmente. È dunque opportuno estendere l’ambito di applicazione della direttiva 2005/35/CE per includere l’allegato III della convenzione Marpol 73/78. Di conseguenza, gettare in mare sostanze nocive dovrebbe essere vietato a norma della direttiva 2005/35/CE, a meno che le autorità competenti non ritengano che tale azione sia necessaria per garantire la sicurezza della nave o per salvare delle vite umane in mare. A tal proposito, gli scarichi di cui alla presente direttiva non comprendono lo scarico di rifiuti disciplinato dalla convenzione di Londra sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie del 1972 e dal relativo protocollo del 1996.

(8)La convenzione Marpol 73/78 include le emissioni delle navi nella definizione di scarichi di cui all’articolo 2 della stessa. L’allegato VI di tale convenzione riguarda la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dalle navi. L’allegato VI e i corrispondenti orientamenti dell’IMO sui sistemi di depurazione dei gas di scarico (exhaust gas cleaning systems, EGCS) (risoluzione MEPC.340 (77)] consentono l’uso di tali sistemi da parte delle navi come metodo alternativo di conformità per ridurre le emissioni di ossidi di zolfo (SOx). L’allegato VI della convenzione Marpol 73/78 disciplina i residui di detti sistemi, vietandone lo scarico in mare e imponendone il conferimento a impianti portuali di raccolta adeguati. La direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) recepisce nel diritto dell’Unione le norme internazionali relative ai SOx, mentre la direttiva (UE) 2019/883 dispone che i residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico siano conferiti agli impianti portuali di raccolta. Poiché i residui di tali sistemi inquinano l’ambiente marino, in caso di scarichi illegali dovrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla direttiva 2005/35/CE.

(9)Le «acque di scarico», come definite sia nella circolare MEPC.1/Circ.899 che nella risoluzione MEPC.340 (77), possono essere scaricate direttamente in mare se conformi ai criteri di qualità delle acque di scarico stabiliti negli orientamenti dell’IMO sugli EGCS. Tuttavia, le acque di scarico provenienti da EGCS potrebbero incidere sull’ecosistema anche se conformi alla convenzione Marpol 73/78. In tal caso, lo Stato membro può imporre restrizioni o limitazioni, che possono essere basate sulla valutazione effettuata utilizzando la metodologia per le valutazioni dei rischi e d’impatto indicata negli orientamenti elaborati dall’IMO e raccomandata dal comitato per la protezione dell’ambiente marino (Marine Environment Protection Committee – MEPC). In tal caso le «acque di scarico» inquinano l’ambiente marino e in caso di scarichi illegali dovrebbero essere applicate le sanzioni amministrative previste dalla direttiva 2005/35/CE, tenendo in debita considerazione MEPC.1/Circ.883/Rev.1.

(10)La direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) garantisce definizioni comuni dei reati ambientali e la disponibilità di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive, per quelli gravi. La direttiva 2005/35/CE è stata modificata dalla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che ha introdotto sanzioni penali per talune violazioni della direttiva 2005/35/CE, che ora rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1203. Di conseguenza le disposizioni della direttiva 2005/35/CE che sono state aggiunte o sostituite dalla direttiva 2009/123/CE dovrebbero essere soppresse.

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EurLex

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