IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Per garantire la corretta attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sono necessarie maggiore chiarezza, trasparenza e coerenza, poiché piante sane sono essenziali per una produzione agricola e orticola sostenibile e contribuiscono alla sicurezza degli alimenti e dell’approvvigionamento alimentare e alla protezione dell’ambiente dagli organismi nocivi.
(2)Il regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce norme sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Tali norme comprendono la classificazione e la redazione di un elenco degli organismi nocivi regolamentati, prescrizioni relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti, indagini, notifiche di focolai, misure di eradicazione degli organismi nocivi se ne è stata rilevata la presenza nel territorio dell’Unione e certificazione.
(3)Il regolamento (UE) 2016/2031 contiene inoltre una serie di prescrizioni in materia di comunicazione riguardanti la definizione di aree delimitate e le indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, sugli organismi nocivi prioritari e sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Tali prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare e semplificare tali prescrizioni in linea con la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023 dal titolo «Competitività a lungo termine dell’UE: prospettive oltre il 2030» e promuovere procedure armonizzate, standardizzate e digitalizzate per far sì che tali prescrizioni raggiungano l’obiettivo previsto e per ridurre la burocrazia, limitando nel contempo gli oneri amministrativi e finanziari.
(4)Conformemente all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031, entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri il numero e l’ubicazione delle aree delimitate costituite, gli organismi nocivi in questione e le rispettive misure adottate durante l’anno civile precedente.
(5)L’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 ha dimostrato che risulta più efficace, ai fini del coordinamento della politica fitosanitaria a livello dell’Unione, notificare le aree delimitate immediatamente dopo la loro costituzione. La notifica immediata delle aree delimitate da parte di uno Stato membro aiuta gli altri Stati membri, la Commissione e gli operatori professionali a divenire consapevoli della presenza e della diffusione dell’organismo nocivo in questione e a decidere in merito alle successive misure da adottare. È pertanto opportuno includere nell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031 un obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri le aree delimitate immediatamente dopo la loro costituzione, unitamente agli organismi nocivi in questione e alle rispettive misure adottate. Tale obbligo non aggiungerebbe alcun nuovo onere amministrativo, in quanto è tale obbligo è già stabilito all’allegato I, punto 7.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 (4) della Commissione ed è applicato da tutti gli Stati membri. La definizione di tale obbligo all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031 migliorerebbe ulteriormente la chiarezza in merito alle norme applicabili in relazione alle aree delimitate, mentre il corrispondente obbligo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 deve essere soppresso per evitare sovrapposizioni delle disposizioni in questione.
(6)Inoltre, come dimostrato dall’esperienza acquisita con l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031, l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, il numero e l’ubicazione delle aree delimitate costituite, gli organismi nocivi in questione e le rispettive misure adottate durante l’anno civile precedente non fa che aggiungere oneri amministrativi, e non ha nessun valore pratico, in vista dell’obbligo di notifica immediata delle aree delimitate. È pertanto opportuno che la corrispondente disposizione sia rimossa da tale articolo.
(7)Al fine di razionalizzare gli obblighi di notifica e migliorare la digitalizzazione delle notifiche, la notifica immediata delle aree delimitate dovrebbe essere effettuata attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all’articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031. Per motivi di coerenza, anche le notifiche a seguito della rilevazione della presenza dell’organismo nocivo in questione nella zona cuscinetto di cui all’articolo 19, paragrafo 2, e l’abolizione delle aree delimitate di cui all’articolo 19, paragrafo 4, di tale regolamento, dovrebbero essere effettuate attraverso tale sistema elettronico per le notifiche.
(8)L’esperienza ha dimostrato che in alcune occasioni gli Stati membri hanno bisogno dell’assistenza di esperti per poter intervenire rapidamente contro nuovi focolai di particolari organismi nocivi nei loro territori. È pertanto opportuno istituire un gruppo dell’Unione per le emergenze fitosanitarie («gruppo»), allo scopo di fornire agli Stati membri, su loro richiesta, assistenza urgente in relazione alle misure da adottare per gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, a norma degli articoli da 10 a 19, 27 e 28 del regolamento (UE) 2016/2031, e alle misure da adottare a norma dell’articolo 30 di tale regolamento. Al fine di proteggere il territorio dell’Unione da eventuali focolai in paesi terzi confinanti o che presentano un rischio fitosanitario imminente per tale territorio, il gruppo potrebbe inoltre essere disponibile a fornire ai paesi terzi assistenza urgente, su richiesta di uno o più Stati membri e del paese terzo interessato, in relazione ai focolai nei loro territori di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e di organismi nocivi soggetti alle misure adottate a norma dell’articolo 30 di tale regolamento.
(9)Per garantire l’adeguato funzionamento del gruppo, è necessario stabilire norme relative alla sua nomina, alla sua composizione e al suo finanziamento da parte della Commissione. Al fine di assicurare un migliore coordinamento ed efficienza, i membri del gruppo dovrebbero essere nominati dalla Commissione, in consultazione con gli Stati membri o i paesi terzi interessati, tra gli esperti proposti dagli Stati membri, e tali esperti dovrebbero possedere diverse specializzazioni relative alla salute delle piante.
(10)Conformemente all’articolo 22, paragrafo 3, all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri sono tenuti a riferire alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate durante l’anno civile precedente in merito alla presenza di determinati organismi nocivi nel territorio dell’Unione, in particolare di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi degli articoli 29 e 30 di tale regolamento, organismi nocivi prioritari e organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Inoltre, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, dopo averli elaborati, gli Stati membri sono tenuti a notificare su richiesta i loro programmi d’indagine pluriennali alla Commissione e agli altri Stati membri. Al fine razionalizzare e gli obblighi di notifica e migliorare la digitalizzazione delle notifiche, gli articoli interessati dovrebbero essere modificati specificando che tali notifiche devono essere trasmesse attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all’articolo 103 di tale regolamento.
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