Regolamento Delegato (UE) 2024/3173 della Commissione del 27 agosto 2024 che integra il Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)Per garantire un funzionamento corretto ed efficiente del sistema di allarme rapido Safety Gate è fondamentale fornire norme dettagliate riguardanti l’accesso a tale sistema e il suo funzionamento, le informazioni da inserirvi e i requisiti delle notifiche, e introdurre i criteri per la valutazione del livello di rischio presentato dai prodotti.

(2)Conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988 gli Stati membri devono, o possono, a seconda del livello di rischio presentato dal prodotto, notificare le misure correttive adottate o previste in relazione ai prodotti pericolosi sulla base di detto regolamento e dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), per i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione di questi due regolamenti. Dato che l’articolo 26, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/988, in virtù del quale la Commissione deve adottare un atto delegato precisando, fra l’altro, i requisiti delle notifiche per tali prodotti e i criteri per la valutazione del rischio che presentano, si applica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento (UE) 2023/988, sia ai prodotti rientranti in una specifica normativa di armonizzazione dell’Unione sia a quelli rientranti nello stesso regolamento (UE) 2023/988, è necessario stabilire norme dettagliate per il sistema di allarme rapido Safety Gate e criteri per la valutazione del livello di rischio dei prodotti contemplati dai regolamenti (UE) 2023/988 e (UE) 2019/1020.

(3)Per facilitare lo scambio di informazioni, tramite uno strumento unico, su tutti i prodotti pericolosi resi disponibili sul mercato dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero poter comunicare tutte le misure da essi previste o adottate in relazione ai prodotti pericolosi, comprese le misure riguardanti i prodotti che presentano un rischio non grave, attraverso il sistema di allarme rapido Safety Gate.

(4)Le notifiche trasmesse dalle autorità nazionali attraverso il sistema di allarme rapido Safety Gate dovrebbero essere quanto più possibile dettagliate affinché il prodotto in questione possa essere identificato da altre autorità che devono o possono adottare misure di follow-up. È pertanto necessario specificare i requisiti che tali notifiche dovrebbero soddisfare, in particolare le informazioni da fornire per i vari tipi di notifiche.

(5)La Commissione dovrebbe di conseguenza verificare la completezza delle notifiche tenendo conto in particolare delle informazioni che devono essere fornite per i vari tipi di notifiche. Al tempo stesso, prima di convalidare una notifica nel sistema trasmettendola, così facendo, agli altri Stati membri, la Commissione dovrebbe poter chiedere, ove necessario, informazioni aggiuntive rilevanti o la correzione delle informazioni notificate.

(6)Onde garantire che, conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988, il pubblico abbia un accesso gratuito e aperto a informazioni selezionate notificate attraverso il sistema di allarme rapido Safety Gate, e in particolare a informazioni sui prodotti pericolosi e sulle misure correttive adottate in relazione ad essi, la Commissione dovrebbe pubblicare sul portale Safety Gate tali informazioni selezionate contenute nelle notifiche inviate tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate.

(7)Le notifiche nel sistema di allarme rapido Safety Gate dovrebbero essere aggiornate dalla Commissione sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato membro notificante. Gli interventi dovrebbero riguardare solo la notifica per la quale lo Stato membro ha indicato un aggiornamento. Per garantire che sul portale Safety Gate figurino i dati più recenti, la Commissione dovrebbe altresì aggiornare o rimuovere, se del caso, le informazioni in esso contenute.

(8)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai rischi per la salute e per la sicurezza dei consumatori presentati dai prodotti oggetto del regolamento (UE) 2023/988 e ai rischi per la salute e per la sicurezza degli utilizzatori finali posti dai prodotti oggetto del regolamento (UE) 2019/1020. Il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per la valutazione del livello di rischio di tali prodotti.

(9)Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai rischi per altri interessi pubblici per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (UE) 2019/1020. Data la natura specifica di tali altri interessi pubblici tutelati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, i criteri per la valutazione del livello di rischio ad essi relativi dovrebbero tenere conto degli obiettivi e delle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile e potrebbero pertanto differire dai criteri per la valutazione del livello di rischio per la salute e la sicurezza. Per quanto concerne la valutazione del rischio in relazione a interessi pubblici diversi dalla salute e dalla sicurezza, tutelati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, svolgono un ruolo speciale i gruppi di cooperazione amministrativa, che, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2019/1020, hanno il compito di agevolare le valutazioni specifiche per settore dei prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione, compresa la valutazione del rischio.

(10)Alla luce dell’esperienza positiva apportata dalle linee guida per la valutazione del rischio incluse nella decisione di esecuzione (UE) 2019/417 (3) della Commissione recante linee guida per la gestione del sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX), della necessità di mantenere la continuità fra il sistema RAPEX e il sistema di allarme rapido Safety Gate, e dell’obiettivo di garantire un funzionamento corretto ed efficace del sistema di allarme rapido Safety Gate, i criteri per la valutazione del livello di rischio dovrebbero comportare anche una metodologia che consenta alle autorità nazionali di valutare come un danno o un pericolo possano trasformarsi in un rischio e, in tale contesto, come dovrebbe essere valutato e stabilito il livello del rischio. Tale approccio assicura l’uso corretto di tali criteri e, di conseguenza, una corretta determinazione del livello di rischio da parte degli Stati membri per quanto riguarda i prodotti notificati attraverso il sistema di allarme rapido Safety Gate.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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