Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Ue agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (2), è opportuno aumentare a 50 000 EUR il massimale per gli aiuti «de minimis» che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro. Questo massimale rivisto tiene conto di più fattori, tra cui l’esperienza acquisita, l’inflazione specifica registrata nel settore agricolo dopo la modifica del regolamento (UE) n. 1408/2013 nel 2019 (3) e gli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del regolamento (UE) n. 1408/2013. Questo massimale è necessario per far sì che le misure di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 siano considerate tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

(2)Tenuto conto dell’obbligo di inserire in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi, è opportuno calcolare il limite nazionale come il 2 % della media dei tre valori più elevati della produzione annua di ogni Stato membro. È altresì opportuno adattare il metodo di calcolo del limite nazionale per tenere conto di anni più recenti, in linea con il periodo di validità del regolamento (UE) n. 1408/2013. Alla luce di quanto precede, è opportuno fissare dal 2012 al 2023 il periodo di riferimento per calcolare la media dei valori più elevati della produzione agricola annua.

(3)Pertanto, i criteri per calcolare l’equivalente sovvenzione lordo per i prestiti e le garanzie dovrebbero essere adeguati di conseguenza per tenere conto dell’aumento dei massimali degli aiuti «de minimis».

(4)Al fine di allinearsi al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione (4), è opportuno modificare il periodo da prendere in considerazione per la valutazione del rispetto dei massimali stabiliti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 da tre esercizi finanziari a tre anni. Il periodo di valutazione dovrebbe pertanto essere mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti.

(5)La Commissione ha il dovere di garantire che le norme in materia di aiuti di Stato siano rispettate e che siano conformi al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero agevolare l’adempimento di tale compito istituendo gli strumenti necessari per garantire che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’unica impresa in virtù della norma «de minimis» e l’importo cumulativo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro («limite nazionale») non superino i massimali complessivi ammissibili. Gli Stati membri dovrebbero verificare che gli aiuti concessi non superino detti massimali e che siano applicate le norme sul cumulo. Per adempiere a tale obbligo e per allinearsi al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, entro il 1o gennaio 2027 gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi, inserendole in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione e verificare che, per ogni nuova concessione di aiuti, il massimale «de minimis» e il limite nazione non superino il massimale di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013. Il registro centrale contribuirà a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. Le imprese non saranno più tenute a tenere traccia di eventuali altri aiuti «de minimis» ricevuti e a dichiararli, una volta che il registro centrale contenga dati relativi a un periodo di tre anni. Ai fini del regolamento (UE) n. 1408/2013, il controllo del rispetto dei massimali da esso stabiliti dovrebbe basarsi, in linea di principio, sulle informazioni contenute nel registro centrale.

(6)Ciascuno Stato membro può istituire un registro centrale nazionale. I registri centrali nazionali esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 possono continuare ad essere utilizzati. La Commissione istituirà un registro centrale a livello dell’Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1o gennaio 2026.

(7)Considerando che gli oneri amministrativi e gli ostacoli normativi costituiscono un problema per la maggior parte delle PMI e che la Commissione si prefigge di ridurre del 25 % gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione (5), tutti i registri centrali dovrebbero essere istituiti in modo da ridurre gli oneri amministrativi. Le buone pratiche amministrative, come quelle stabilite nel regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), possono essere utilizzate come riferimento per l’istituzione e il funzionamento del registro centrale a livello dell’Unione e dei registri centrali nazionali.

(8)Analogamente, la Commissione ritiene che il monitoraggio del massimale settoriale aumenti gli oneri amministrativi, in particolare per le PMI. Pertanto, al fine di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi di comunicazione, è opportuno che la Commissione non richieda più il monitoraggio del massimale settoriale.

(9)Le norme di trasparenza mirano ad assicurare un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. La pubblicazione, in un registro centrale, del nome del beneficiario dell’aiuto risponde al legittimo interesse di garantire trasparenza fornendo al pubblico informazioni in merito all’utilizzo dei fondi degli Stati membri. Essa non ostacola indebitamente l’esercizio del diritto dei beneficiari alla protezione dei loro dati personali, purché la pubblicazione nel registro centrale dei dati personali sia conforme alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati (7). Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di servirsi di pseudonimi per alcune voci specifiche ove necessario per conformarsi alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati.

(10)Il presente regolamento non contempla tutte le situazioni in cui è possibile che una misura non incida sugli scambi tra Stati membri e non falsi o minacci di falsare la concorrenza. Nelle situazioni in cui un beneficiario fornisce beni o presta servizi in una zona limitata (ad esempio, in una regione insulare o ultraperiferica) di uno Stato membro, è poco probabile che il beneficiario attragga clienti da altri Stati membri, per cui è impossibile prevedere che la misura abbia un’incidenza più che marginale sulle condizioni di investimento o di stabilimento transfrontaliero. Le misure di questo tipo dovrebbero essere valutate caso per caso.

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