Decisione (UE) 2024/3022 del Consiglio del 21 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con il regolamento (CEE) n. 1691/73 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia («accordo»), entrato in vigore il 1o luglio 1973.

(2)A norma dell’articolo 29 dell’accordo, il comitato misto, istituito a norma di tale articolo («comitato misto»), può adottare decisioni nei casi previsti dall’accordo.

(3)Nella prossima riunione il comitato misto è chiamato a prendere una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto avrà effetti giuridici.

(5)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore in rapporto all’Unione il 1o maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198 (3) il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine moderne e più flessibili («modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1o gennaio 2025.

(6)In occasione della prima riunione tecnica tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare un insieme alternativo di nome di origine basato sulla modifica della convenzione, su base transitoria, bilaterale («norme transitorie»). Le norme transitorie si applcano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’entrata in vigore delle norme rivedute della convenzione.

(7)L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adeguamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione.

(8)Dal 1o settembre 2021 è entrato in vigore un numero di protocolli bilaterali sulle norme di origine tra diverse parti contraenti della convenzione (4) che rende applicabili le norme transitorie in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. Per quanto riguarda il Regno di Norvegia («Norvegia»), il protocollo n. 3 dell’accordo è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 3 con decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-Norvegia (5). Le norme transitorie figurano nell’appendice A di tale nuovo protocollo n. 3.

(9)I due obiettivi principali delle norme transitorie sono, in primo luogo, prevedere meno rigorose, agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e, in secondo luogo, consentire l’utilizzo delle prove dell’origine che sono state rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente.

(10)L’Unione e la Norvegia hanno convenuto di applicare il protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, dell’accordo per quanto riguarda le prove dell’origine rilasciate elettronicamente. Occorre pertanto definire un quadro di requisiti generali per le prove dell’origine rilasciate elettronicamente.

(11)È pertanto opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato misto si basi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia («accordo»), in occasione della prossima riunione, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

SZIJJÁRTÓ P.

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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