Decisione (UE) 2024/3025 del Consiglio del 21 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 97/430/CE del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, entrato in vigore il 1o luglio 1997.

(2)A norma dell’articolo 63 dell’accordo, il comitato misto, istituito a norma di tale articolo («comitato misto»), può adottare decisioni nei casi previsti nell’accordo.

(3)Nella prossima riunione il comitato misto è chiamato a prendere una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto avrà effetti giuridici.

(5)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (la «convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198 (3) il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine moderne e più flessibili (la «modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1o gennaio 2025.

(6)Nella riunione tecnica tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare un insieme alternativo di norme di origine basate sulla modifica della convenzione su base bilaterale transitoria («norme transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione.

(7)L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adeguamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore, della modifica della convenzione.

(8)Dal 1o settembre 2021 è entrata in vigore una serie di protocolli bilaterali sulle norme di origine tra diverse parti contraenti della convenzione (4) che rendono applicabili le norme transitorie in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. Per quanto riguarda l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza («Palestina»), il protocollo n. 3 dell’accordo è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 3 con decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-OLP (5). Le norme transitorie figurano nell’appendice A di tale nuovo protocollo n. 3.

(9)I due obiettivi principali delle norme transitorie sono, in primo luogo, prevedere norme meno rigorose agevolando l’ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e, in secondo luogo, conssentire l’utilizzo di prove dell’origine che siano state rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente.

(10)L’Unione e la Palestina hanno convenuto di applicare il protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, dell’accordo per quanto riguarda le prove dell’origine rilasciate elettronicamente. È pertanto opportuno definire un quadro di requisiti generali per le prove dell’origine.

(11)La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra («accordo»), nella sua prossima riunione, in relazione a una decisione che stabilisce dei requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.

Fatto a Bruxelles, 21 novembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

SZIJJÁRTÓ P.

Tratto da:

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EurLex

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