IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2), in particolare l’articolo 9,
visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (AII) (3), in particolare il punto 10,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea («Fondo») è destinato a permettere all’Unione di affrontare situazioni d’emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile al fine di dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.
(2)Il Fondo non può superare i massimali stabiliti all’articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio (4).
(3)Il 20 agosto 2024 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni nella Germania meridionale di maggio e giugno 2024.
(4)Il 20 settembre 2024 l’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni nella regione autonoma Valle d’Aosta del 29 giugno 2024.
(5)Le domande di cui sopra sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, stabilite all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
(6)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Germania e all’Italia.
(7)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2024, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione a catastrofi naturali nel modo seguente:
a)alla Germania è erogato l’importo di 112 071 681 EUR in relazione alle alluvioni di maggio e giugno 2024;
b)all’Italia è erogato l’importo di 3 959 872 EUR in relazione alle alluvioni del 29 giugno 2024 nella regione autonoma Valle d’Aosta.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 27 novembre 2024.
Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2024.
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
BÓKA J.
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