LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 7, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2018/848 con norme relative ai controlli per la certificazione degli operatori o dei gruppi di operatori e ai controlli effettuati su tali operatori e gruppi di operatori e sui loro prodotti dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 («regime di conformità»).
(2)Conformemente all’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3) («regime di equivalenza») scade il 31 dicembre 2024.
(3)A decorrere dal 1o gennaio 2025 le autorità di controllo e gli organismi di controllo devono essere riconosciuti nell’ambito del regime di conformità per certificare e controllare gli operatori e i gruppi di operatori nei paesi terzi. Tale riconoscimento si basa sulla valutazione delle loro domande di riconoscimento, presentate conformemente all’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848, costituite da un fascicolo tecnico contenente tutte le informazioni necessarie a garantire il rispetto dei criteri di riconoscimento di cui all’articolo 46, paragrafo 2, di tale regolamento.
(4)Solo un numero limitato di domande di riconoscimento presentate conformemente all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 è stato presentato alla Commissione con sufficiente anticipo per consentire alle autorità di controllo e agli organismi di controllo di preparare correttamente il rilascio di certificati per gli operatori e i gruppi di operatori nei paesi terzi conformemente al regime di conformità.
(5)A norma dell’articolo 9, paragrafi 4 e 10, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1698, il rilascio di certificati di operatori e gruppi di operatori deve basarsi sui risultati della verifica della conformità al regolamento (UE) 2018/848, che include un’ispezione fisica in loco. A causa dei ritardi nel riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo nell’ambito del regime di conformità dovuti alla presentazione tardiva delle domande di riconoscimento, tali autorità di controllo e organismi di controllo potrebbero non essere in grado di effettuare tutte le ispezioni in loco necessarie per il rilascio in tempo utile dei certificati agli operatori e ai gruppi di operatori di paesi terzi conformemente al regime di conformità.
(6)Al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi di prodotti biologici in attesa del rilascio di certificati agli operatori e ai gruppi di operatori conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1698 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione (4), è necessario disporre che, per un periodo di tempo limitato, le autorità di controllo e gli organismi di controllo già riconosciuti nell’ambito del regime di conformità possano rilasciare certificati di ispezione sulle partite di prodotti di tali operatori e gruppi di operatori in paesi terzi in possesso di valide prove documentali rilasciate dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo riconosciuti nell’ambito del regime di equivalenza, sulla base della verifica della conformità di tali partite alle norme di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007.
(7)È inoltre necessario prevedere che, a tal fine, le prove documentali rilasciate dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo riconosciuti nell’ambito del regime di equivalenza agli operatori e ai gruppi di operatori la cui certificazione nell’ambito del regime di conformità è in corso al 31 dicembre 2024 rimangano validi dopo il 31 dicembre 2024 fino alla data di scadenza e, in ogni caso, per un periodo di tempo limitato.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/1698.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it