LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1241, le misure tecniche devono contribuire a ridurre al minimo e se possibile eliminare le catture accidentali di specie marine sensibili, incluse quelle elencate nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2) e nella direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che derivano dalle attività di pesca.
(2)A norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1241, una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla protezione delle specie e degli habitat sensibili può stabilire, in particolare, il ricorso ad altre misure aggiuntive o alternative rispetto a quelle di cui all’allegato XIII al fine di ridurre al minimo le catture accidentali delle specie di cui all’articolo 11, fornire informazioni sull’efficacia delle misure di mitigazione esistenti e sulle modalità di monitoraggio applicate e specificare restrizioni per il funzionamento di determinati attrezzi da pesca o un divieto totale di utilizzo di determinati attrezzi da pesca in una data zona, nel caso in cui tali attrezzi costituiscano una minaccia per lo stato di conservazione delle specie di cui agli articoli 10 e 11 presenti in detta zona o di altri habitat sensibili. L’articolo 11, paragrafo 1, riguarda i mammiferi marini o i rettili marini elencati negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e alle specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.
(3)Il delfino comune (Delphinus delphis) è una specie rigorosamente protetta ai sensi dell’allegato IV della direttiva 92/43/ECC, che elenca tutti i cetacei come specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. Secondo il CIEM, gli esemplari di delfino comune presenti nel Golfo di Biscaglia sono 634 286 (4). Le catture accidentali sono considerate una seria minaccia e, secondo stime ricavate da osservazioni in mare, tra il 2019 e il 2021 hanno riguardato annualmente 5 938 esemplari di delfino comune. Tale valore è superiore alla soglia di prelievo biologico potenziale (Potential Biological Removal, PBR) (5), pari ad un numero stimato di 4 926 esemplari all’anno (6).
(4)Nel 2021 la distribuzione di piccoli delfinidi (delfino comune, stenella striata ed esemplari non identificati di queste due specie) è stata più ampia rispetto al passato e gli avvistamenti di piccoli delfinidi nella zona della piattaforma continentale del Golfo di Biscaglia sono stati numerosi (7). Trent’anni fa si è dato avvio a una serie d’indagini su vasta scala per il monitoraggio delle balene, dei delfini e delle focene nelle acque della piattaforma continentale e d’alto mare dell’Atlantico nordorientale. L’obiettivo generale comprendeva anche una valutazione dell’impatto della mortalità diretta causata dalle attività umane, facendo confluire i dati così ricavati nelle informazioni che sarebbero servite da base per individuare eventuali azioni necessarie per aumentare lo stato di conservazione dei cetacei (8).
(5)L’allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce norme a livello regionale riguardanti misure di mitigazione volte a ridurre le catture accidentali di specie sensibili, compresi i cetacei, specificando le zone e i periodi di restrizione e le limitazioni relative agli attrezzi. È opportuno che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per raccogliere dati scientifici sulle catture accidentali di specie sensibili e per monitorare e valutare l’efficacia delle misure di mitigazione istituite a norma dell’allegato XIII.
(6)A norma del punto 3 di tale allegato, gli Stati membri sono tenuti a presentare raccomandazioni comuni per ulteriori misure di mitigazione, basate sull’articolo 15 del suddetto regolamento, volte a ridurre le catture accidentali di specie sensibili, qualora prove scientifiche convalidate dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) o dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) evidenzino gli effetti negativi degli attrezzi da pesca sulle specie interessate.
(7)Nel suo parere del 29 giugno 2023 (9), il CIEM ha rivalutato i 15 scenari di mitigazione che aveva esaminato nel suo parere del 26 maggio 2020 (10) e ha concluso che, con ogni probabilità, sei di essi avrebbero ridotto le catture accidentali di delfino comune nelle attività di pesca esercitate nel Golfo di Biscaglia portandole al di sotto della soglia di prelievo biologico potenziale (potential biological removal, PBR), ma solo limitatamente alle stime di mortalità ricavate dal campionamento in mare. Secondo il CIEM inoltre nessuno degli scenari di mitigazione avrebbe comportato una riduzione della mortalità annuale del delfino comune al di sotto della soglia PBR per quanto riguardava le stime di mortalità ricavate sia dal campionamento in mare che dagli spiaggiamenti. Il CIEM ha infine segnalato: i) che le chiusure temporali nella sottozona 8 per determinate attività di pesca erano probabilmente le misure di gestione più efficaci per ridurre, a breve termine, la mortalità dovuta alle catture accidentali; e ii) che le prestazioni dei dispositivi di dissuasione acustica erano subordinate al funzionamento ottimale di tali dispositivi in determinati attrezzi.
(8)Per ridurre le catture accidentali di piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia per il 2024, il 17 gennaio 2024 la Francia ha adottato misure spazio-temporali per i pescherecci battenti bandiera straniera (11) che sono andate ad aggiungersi alle misure già in vigore per i pescherecci francesi, introdotte con il decreto del 24 ottobre 2023 modificato dall’ordinanza del Consiglio di Stato francese del 22 dicembre 2023. La Francia ha stabilito una chiusura di quattro settimane che vietava ai pescherecci di lunghezza superiore a 8 metri che utilizzavano reti da traino pelagiche (OTM, PTM), reti a strascico a coppia (PTB), reti da imbrocco (GNS), reti a tramaglio (GTR) e reti da circuizione a chiusura (PS) di pescare nelle acque francesi delle sottozone CIEM 8a, 8b, 8c e 8e dal 22 gennaio al 20 febbraio 2024. Il 18 gennaio 2024 anche la Spagna ha adottato un regolamento nazionale per attuare la stessa chiusura delle attività di pesca nelle acque francesi della zona CIEM 8 per la flotta spagnola (12).
(9)Il 20 giugno 2024 il gruppo regionale per le acque sudoccidentali (Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo) ha presentato una raccomandazione comune che proponeva misure specifiche per ridurre le catture accidentali di piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM 8). Gli Stati membri hanno proposto due misure di gestione per la riduzione delle catture accidentali, accompagnate da misure di monitoraggio per migliorare le conoscenze sulle interazioni tra i cetacei e le attività di pesca. Le misure di gestione consistevano nell’uso di dispositivi di dissuasione acustica per tutte le reti da traino pelagiche e le reti a strascico a coppia e nella chiusura delle attività di pesca dal 22 gennaio al 20 febbraio. Le misure di monitoraggio per la raccolta di dati scientifici consistevano invece in registrazioni delle catture accidentali di piccoli cetacei nel giornale di pesca e in registrazioni effettuate coprendo determinate percentuali dello sforzo di pesca con osservatori o sistemi di monitoraggio elettronici comprendenti anche telecamere a bordo.
(10)La raccomandazione comune, inoltre, proponeva: i) che i pescherecci con reti a tramaglio e i pescherecci con reti da imbrocco, i pescherecci da traino pelagici e i pescherecci con reti a strascico a coppia fossero incoraggiati a sperimentare nuovi attrezzi e dispositivi per escludere i cetacei; e ii) che gli Stati membri raccogliessero, si scambiassero e condividessero i dati sulle catture accidentali con il CIEM.
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