LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 75, paragrafo 2, e l’articolo 80, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (2) stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).
(2)L’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/934 stabilisce l’elenco delle pratiche enologiche autorizzate e delle restrizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relative alla produzione e alla conservazione dei prodotti vitivinicoli che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato VII, parte II, del medesimo regolamento. La tabella 1 dell’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/934 stabilisce i trattamenti enologici autorizzati nonché le condizioni e i limiti per il loro uso. La tabella 2 della stessa parte stabilisce i composti enologici autorizzati nonché le condizioni e i limiti per il loro uso. Le tabelle 1 e 2 dovrebbero essere modificate per tener conto del progresso tecnico, in particolare per quanto riguarda le risoluzioni adottate dall’OIV nel 2022 e 2023. Inoltre alcune informazioni fornite nelle tabelle 1 e 2 dovrebbero essere chiarite ulteriormente.
(3)L’allegato I, parte A, tabella 1, voce 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 stabilisce le condizioni d’uso dei trattamenti termici. È stato sottolineato che il termine «trattamenti termici» nella colonna 1 di tale voce non è chiaro in quanto può comprendere vari trattamenti diversi. Per motivi di chiarezza, è opportuno inserire una nota in calce alla tabella 1 per elencare le categorie generali di trattamenti termici previsti nelle schede OIV di cui alla colonna 2 della voce 2. La stessa questione è stata sollevata in relazione ai trattamenti con il freddo di cui alla colonna 1 della voce 2 bis della tabella 1. Analogamente ai trattamenti termici, è opportuno inserire una nota in calce alla tabella 1 per elencare le categorie generali di trattamenti con il freddo previsti nelle schede OIV di cui alla colonna 2 della voce 2 bis.
(4)La risoluzione OIV-OENO 708-2022 ha modificato le prescrizioni della scheda OIV 2.1.14 relativa alla flottazione sopprimendo il riferimento all’anidride carbonica e aggiungendo il riferimento all’argo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la colonna 2 della voce 8 della tabella 1 e la colonna 3 delle voci 8.1, 8.2 e 8.3 della tabella 2 che figurano nell’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/934.
(5)L’attuazione di determinate pratiche enologiche elencate nell’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/934 deve essere supervisionata da un enologo o da un tecnico qualificato o specializzato in ragione del loro ruolo importante nel garantire la sicurezza degli operatori e la sicurezza e la qualità degli alimenti. Si tratta delle pratiche di cui alla tabella 1, voci 6, 10, da 12 a 18 e 20, e alla tabella 2, voci 6.5, 6.6, 6.9 e 6.12. Per alcune di queste pratiche la supervisione è prevista esplicitamente in tale regolamento delegato nelle appendici pertinenti dell’allegato I, parte A. Per altre pratiche la supervisione è richiesta dalle schede pertinenti del Codice di pratiche enologiche dell’OIV e pertanto non è menzionata esplicitamente in detto regolamento delegato. Tale requisito dovrebbe tuttavia essere reso più trasparente. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci 13, 14, 15, 17, 18 e 20 della tabella 1 e la voce 6.12 della tabella 2.
(6)Nel 2014, con la risoluzione OIV-OENO 504-2014, l’OIV ha consentito il trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo per ridurre le eccedenze di 4-etilfenolo e 4-etilguaiacolo. Tale trattamento è disciplinato nell’allegato I, parte A, tabella 1, voce 18, del regolamento delegato (UE) 2019/934 e nell’appendice 10 di tale allegato. Nel 2023 la risoluzione OIV-OENO 657-2023 ha ampliato la portata di tale trattamento consentendo l’uso di sfere adsorbenti di stirene-divinilbenzene in aggiunta al carbone attivo e coprendo tutti i fenoli volatili. Tali modifiche aiuterebbero i produttori di vino dell’Unione a correggere ulteriormente i difetti organolettici del vino. Dovrebbero quindi essere introdotte nella normativa dell’Unione in materia di pratiche enologiche. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la parte A, tabella 1, voce 18, dell’allegato I di tale regolamento delegato. L’appendice 10 di tale parte dovrebbe inoltre essere soppressa, in quanto il suo ambito di applicazione è diventato più limitato rispetto alla voce 18 modificata della tabella 1. L’obbligo di conformità delle membrane alla normativa dell’Unione e nazionale stabilito in tale appendice dovrebbe tuttavia essere mantenuto e trasferito nella tabella 1, voce 18, colonna 2.
(7)L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 stabilisce che i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche sono quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3). Qualora non siano stabiliti in tale regolamento, si applicano i requisiti e le specifiche del Codex enologico internazionale dell’OIV di cui all’allegato I, parte A, tabella 2, colonna 4, del regolamento delegato (UE) 2019/934. La colonna 4 della tabella 2 menziona attualmente le schede pertinenti del Codex enologico internazionale per tutte le sostanze elencate in tale tabella, comprese quelle contemplate dal regolamento (UE) n. 231/2012, il che potrebbe creare confusione. Pertanto, per motivi di chiarezza, è opportuno sopprimere il riferimento alla scheda del Codex enologico internazionale dalla colonna 4 della tabella 2 per le sostanze le cui specifiche devono essere conformi a quelle stabilite nel regolamento (UE) n. 231/2012. Si tratta delle voci da 1.1 a 1.6, 1.10, da 2.1 a 2.7, 4.1, 4.3, 5.10, 5.16, 5.17, 5.18, 6.1, 6.3, 6.5, 6.7, 6.8, 6.11, 6.13, da 8.1 a 8.4 e 11.3.
(8)Conformemente all’allegato I, parte A, tabella 2, voce 2.6, colonna 7, del regolamento delegato (UE) 2019/934, è possibile utilizzare un dosaggio massimo di 250 mg/l di acido ascorbico per ogni trattamento e il contenuto massimo di tale acido nel vino trattato e immesso in commercio è pari a 250 mg/l. Tale dosaggio massimo corrisponde a quello raccomandato nelle schede OIV 1.11, 2.2.7 e 3.4.7 di cui alla colonna 3 della voce 2.6. Il contenuto massimo di acido ascorbico menzionato nella colonna 7 di tale voce tuttavia è diverso da quello raccomandato dalla scheda OIV 3.4.7, che è di 300 mg/l. Dato che l’acido ascorbico può essere presente naturalmente nel vino o risultare da reazioni chimiche, dopo il trattamento con un dosaggio di 250 mg/l di tale acido possono essere presenti fino a 300 mg/l nel vino immesso in commercio. È pertanto opportuno prevedere un contenuto massimo di acido ascorbico nel vino pari a 300 mg/l, come prescritto dall’OIV. Le condizioni d’uso specificate nella tabella 2, voce 2.6, colonna 7 dovrebbero pertanto essere soppresse, in modo da applicare le prescrizioni delle schede OIV 1.11, 2.2.7 e 3.4.7.
(9)La risoluzione OIV-OENO 684 A-2022 ha modificato le prescrizioni della scheda OIV 3.4.20 relativa all’uso di fibre vegetali selettive nei vini. La risoluzione OIV-OENO 684B-2022 ne ha esteso l’uso al mosto. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I, parte A, tabella 2, voce 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/934.
(10)L’allegato I, parte A, tabella 2, voce 4.1, colonna 7, del regolamento delegato (UE) 2019/934 stabilisce che i requisiti e le specifiche della cellulosa microcristallina devono essere conformi a quelli figuranti nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012. Tali condizioni d’uso sono ridondanti in relazione all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934. È pertanto opportuno sopprimerle.
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