LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 48 quater, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 48 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, gli Stati esigono che le imprese redigano, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito relativa al più recente dei due esercizi consecutivi in ciascuno dei quali i ricavi consolidati alla data di chiusura del loro bilancio abbiano superato un importo complessivo di 750 000 000 EUR.
(2)A norma dell’articolo 48 ter, paragrafo 3, le imprese e loro partecipate che pubblicano talune informazioni a norma dell’articolo 89 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) non sono soggette all’obbligo di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE.
(3)Al fine di garantire la comparabilità delle comunicazioni di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione è tenuta a stabilire, nel presente regolamento, un modello comune e formati elettronici di comunicazione leggibili meccanicamente. Tali modelli e formati elettronici di comunicazione devono essere applicabili anche nei casi in cui un’impresa si avvalga di un rappresentante soggetto al diritto di uno Stato membro ai fini della pubblicazione e messa a disposizione della propria comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito.
(4)Il modello comune di cui al presente regolamento dovrebbe agevolare la presentazione delle informazioni da fornire nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito a norma dell’articolo 48 quater, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE. Nella progettazione del modello e dei formati di comunicazione si è tenuto conto dei progressi compiuti nel settore della digitalizzazione e dell’accessibilità delle informazioni pubblicate dalle imprese.
(5)L’XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) è un tipo di linguaggio di markup obbligatorio per la marcatura delle relazioni finanziarie annuali degli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell’UE ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione relativo al formato elettronico unico di comunicazione (3). L’XHTML è inoltre obbligatorio per le dichiarazioni di sostenibilità che devono essere redatte da talune imprese a norma della direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. Di conseguenza, al fine di garantire la coerenza, anche le comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE dovrebbero essere redatte in formato XHTML.
(6)L’XBRL (Extensible Business Reporting Language) è un linguaggio di markup leggibile meccanicamente che consente il consumo automatizzato di grandi quantità di informazioni, garantendo l’accessibilità e la comparabilità dei dati. L’XBRL è consolidato e utilizzato in diverse giurisdizioni. Inline XBRL è uno standard aperto che consente l’integrazione di markup XBRL nei documenti XHTML. Inline XBRL consente la leggibilità da parte sia di utenti umani sia di un dispositivo automatico. Di conseguenza, le comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE dovrebbero essere marcate utilizzando lo standard Inline XBRL.
(7)L’utilizzo del linguaggio di markup XBRL comporta l’applicazione di una tassonomia per convertire le informazioni leggibili da utenti umani in informazioni leggibili da un dispositivo automatico. Al fine di garantire la comparabilità e l’utilizzabilità dei dati forniti nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e presentati utilizzando il modello comune e i formati elettronici di comunicazione, tale tassonomia comune dovrebbe specificare gli elementi di dati da marcare, tenendo conto di altre normative dell’UE in materia di rendicontazione paese per paese. La gerarchia degli elementi e il tipo di dati appropriato per gli stessi sono stati messi a disposizione delle imprese in un formato semplice e leggibile da utenti umani nel presente regolamento. Un’impresa dovrebbe garantire che tutte le informazioni richieste dalla direttiva e fornite nella comunicazione siano marcate qualora corrispondano ad elementi stabiliti nella tassonomia di base.
(8)Le imprese possono redigere la comunicazione in modo che le informazioni richieste siano comunicate sulla base delle istruzioni di rendicontazione a fini fiscali di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE (5). In tal caso le imprese dovrebbero garantire che le istruzioni di rendicontazione siano applicate in modo coerente a tutte le informazioni contenute nella comunicazione. Il modello di comunicazione dovrebbe consentire a ciascuna impresa di specificare se la comunicazione sia stata preparata sulla base delle istruzioni di rendicontazione di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE.
(9)Un’impresa capogruppo o un’impresa autonoma che non è soggetta al diritto di uno Stato membro e che mette a disposizione una comunicazione a norma dell’articolo 48 ter, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE non è tenuta a utilizzare il modello e i formati elettronici di cui al presente regolamento. Ai fini dell’osservanza dell’articolo 48 ter, paragrafo 6, un’impresa capogruppo o un’impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro dovrebbe rendere la propria comunicazione accessibile in un formato leggibile meccanicamente e indicare al suo interno l’impresa figlia o la succursale soggetta al diritto di uno Stato membro che ha pubblicato una comunicazione in tale Stato membro. Nulla impedisce tuttavia a un’impresa capogruppo o un’impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro e all’impresa figlia o alla succursale indicata soggetta al diritto di uno Stato membro di redigere la comunicazione conformemente al modello e ai formati elettronici stabiliti dal presente regolamento.
(10)A norma dell’articolo 48 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, talune imprese figlie medie e grandi soggette alla legislazione nazionale di uno Stato membro e controllate da un’impresa capogruppo non soggetta alla legislazione di uno Stato membro, qualora i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, sono tenute a pubblicare e mettere a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito riguardante tale impresa capogruppo e relativa al più recente dei suddetti due esercizi consecutivi. Se l’impresa capogruppo non fornisce tutte le informazioni richieste, tali imprese figlie sono altresì tenute a redigere, pubblicare e rendere accessibile una dichiarazione attestante che la loro impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. Nel redigere tali comunicazioni e dichiarazioni, le imprese figlie non dovrebbero essere soggette all’obbligo di utilizzare il modello comune e il formato elettronico di comunicazione di cui al presente regolamento.
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