LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (1), in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/1022 istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale. L’articolo 14 di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare detto regolamento mediante l’adozione di modalità dettagliate per l’attuazione dell’obbligo di sbarco per tutti gli stock di specie presenti nel Mar Mediterraneo occidentale soggetti all’obbligo di sbarco e per le catture accidentali di specie pelagiche nelle attività di pesca che sfruttano gli stock di cui a tale disposizione.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione (2) prevede l’attuazione dell’obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, applicabile dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. Ha inoltre istituito, fino al 31 dicembre 2024, un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per lo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con tutti i tipi di reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) e lo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse e trappole (FPO, FIX) e, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2022/2288 (3) della Commissione ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 la durata dell’esenzione dall’obbligo di sbarco legata all’alto tasso di sopravvivenza per le vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche.
(4)Il regolamento delegato (UE) 2023/2462 della Commissione (4) che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale è entrato in vigore il 1o gennaio 2024 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2027.
(5)Il 30 aprile 2024 la Spagna, la Francia e l’Italia («gruppo ad alto livello Pescamed») hanno presentato alla Commissione una prima raccomandazione comune con cui hanno proposto alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale, tenendo conto dei pareri del consiglio consultivo per il Mediterraneo («MEDAC»).
(6)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune il 20 giugno 2024 (5).
(7)Il 21 giugno 2024 il gruppo ad alto livello Pescamed ha presentato una raccomandazione comune aggiornata.
(8)A norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) la Commissione ha esaminato la raccomandazione comune aggiornata del gruppo Pescamed alla luce della valutazione, effettuata dallo CSTEP, della prima raccomandazione comune, al fine di garantire che la raccomandazione comune aggiornata fosse compatibile con le misure di conservazione pertinenti dell’Unione, compreso l’obbligo di sbarco.
(9)La Commissione ha inoltre tenuto conto degli elementi seguenti: i) la prossima valutazione dell’obbligo di sbarco (7) dovrebbe fornire maggiori informazioni sull’efficacia, l’efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell’obbligo di sbarco; e ii) il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha osservato (8) che l’attuale processo di valutazione delle raccomandazioni comuni è inefficiente, che è necessaria una nuova riflessione su come possa essere ulteriormente migliorato e che tale riflessione consentirebbe una discussione sulle questioni relative ai dati e sulla ricerca di nuovi modi per migliorare l’attuazione dell’obbligo di sbarco.
(10)Nel Mar Mediterraneo occidentale, inoltre, le specie sono catturate contemporaneamente e in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso un approccio ad hoc per singoli stock. Tali specie, tra l’altro, sono catturate da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcate in diversi punti di sbarco ripartiti geograficamente lungo la costa, dando luogo a costi sproporzionati legati alla gestione delle catture indesiderate.
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