Decisione (UE) 2024/2965 del Consiglio del 21 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con il regolamento (CEE) n. 1691/73 del Consiglio (1) l'Unione ha concluso l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia («accordo»), entrato in vigore il 1o luglio 1973.

(2)A norma dell'articolo 29 dell'accordo, il comitato misto istituito dallo stesso articolo («comitato misto») può adottare decisioni nei casi contemplati dall’accordo. A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 3 dell'accordo, il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del protocollo stesso.

(3)Alla prossima riunione il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione sulla modifica del protocollo n. 3 dell'accordo.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto avrà effetti giuridici.

(5)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore per l'Unione il 1o maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198 (3) il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine modernizzate e più flessibili («modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1o gennaio 2025.

(6)In occasione della riunione tecnica tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare un insieme alternativo di norme di origine basate sulla modifica della convenzione su base bilaterale transitoria («norme transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell'entrata in vigore della modifica della convenzione.

(7)L'applicazione delle norme transitorie garantisce l'adattamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell'entrata in vigore della modifica della convenzione.

(8)Dal 1o settembre 2021 fra diverse parti contraenti della convenzione (4) è entrata in vigore una serie di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme transitorie. Per quanto riguarda il Regno di Norvegia («Norvegia»), il protocollo n. 3 dell'accordo è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 3 con la decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-Norvegia (5). Le norme transitorie figurano nell'appendice A di tale nuovo protocollo n. 3.

(9)L'obiettivo delle norme transitorie è prevedere norme meno rigorose agevolando l'acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci ottenere un titolo preferenziale. Poiché le norme d transitorie sono generalmente meno rigorose di quelle della convenzione, le merci conformi alle norme di origine stabilite nella convenzione potrebbero altresì essere considerate originarie ai sensi delle norme transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nel capitolo 2, nei capitoli da 4 a 15, nel capitolo 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e nei capitoli da 17 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Le norme transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine stabilite nella convenzione, creando così due zone distinte di cumulo dell'origine. In tale contesto può accadere che le merci rientrino simultaneamente in entrambi gli insiemi di norme di origine. Conformemente al principio di permeabilità, a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), dell’appendice A del protocollo n. 3 dell'accordo («permeabilità»), le merci che hanno acquisito il carattere originario ai sensi di un insieme di norme di origine possono essere considerate originarie anche ai sensi dell'altro insieme di norme di origine. Al fine di agevolare l'applicazione della permeabilità fra la convenzione e le norme transitorie, il protocollo n. 3, appendice A, articolo 8, dell'accordo dovrebbe essere modificato.

(10)La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia («accordo») nella sua prossima riunione, in merito a una decisione relativa alla modifica del protocollo n. 3 dell’accordo per quanto riguarda la permeabilità tra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, da un lato, e le norme di origine transitorie incluse nell'appendice A del protocollo 3 dell'accordo, dall'altro, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

SZIJJÁRTÓ P.

Tratto da:

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EurLex

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