LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La versione in lingua francese del regolamento (CE) n. 1907/2006 contiene errori per quanto riguarda i livelli di concentrazione di alcune sostanze nella tabella dell’allegato XVII: da un lato, alla voce 68, seconda colonna, punto 2, secondo comma, punto 10, prima e seconda frase, e punto 11, prima frase, e dall’altro, alla voce 73, seconda colonna, punti 1 e 4. Gli errori incidono sulla sostanza delle disposizioni interessate.
(2)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua francese dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(3)Tali errori sono stati introdotti da due atti della Commissione, il regolamento (UE) 2019/957 (2) e il regolamento (UE) 2021/1297 (3). Pertanto, sulla base dei poteri che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno conferito alla Commissione, a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, per modificare tale regolamento, la Commissione adotta il presente atto rettificativo.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, espresso prima dell’adozione dei regolamenti (UE) 2019/957 e (UE) 2021/1297,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(Non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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