Regolamento Delegato (UE) 2024/2943 della Commissione del 17 settembre 2024 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2017/117.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2) («direttiva Habitat»), dell’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («direttiva Uccelli») e dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino»).

(2)L’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE dispone che gli Stati membri stabiliscano, per le zone speciali di conservazione, le misure di conservazione necessarie conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di cui agli allegati della direttiva, che sono presenti nei siti.

(3)A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi di misure comprendenti misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, come le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE, le zone di protezione speciale ai sensi della direttiva Uccelli e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall’Unione o dagli Stati membri interessati nell’ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.

(4)A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora uno Stato membro ritenga che occorra adottare misure ai fini del rispetto degli obblighi ad esso imposti dalla normativa ambientale dell’Unione e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure influirebbero, la Commissione ha il potere di adottare tali misure mediante atti delegati, previa presentazione di una raccomandazione comune da parte degli Stati membri.

(5)Il regolamento delegato (UE) 2017/117 della Commissione (5) ha stabilito misure di conservazione nel settore della pesca in alcune zone marine protette del Mar Baltico.

(6)Il 7 settembre 2022, previa consultazione del consiglio consultivo per il Mar Baltico (BSAC), la Germania (Stato membro che ha preso l’iniziativa), insieme a Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia (gli Stati membri del Mar Baltico, di seguito «gruppo BALTFISH»), ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune relativa alle misure di conservazione nel settore della pesca in cinque zone speciali di conservazione: Fehmarnbelt, Kadetrinne, Westliche Rönnebank, Adlergrund e Pommersche Bucht mit Oderbank, nella zona economica esclusiva tedesca nel Mar Baltico.

(7)La raccomandazione comune proponeva misure di conservazione nel settore della pesca per proteggere i banchi di sabbia (tipo di habitat 1110) e le scogliere (tipo di habitat 1170) dall’impatto degli attrezzi mobili di fondo in parte delle zone di Fehmarnbelt, Kadetrinne e Pommersche Bucht mit Oderbank e in tutto il territorio dei siti Westliche Rönnebank e Adlergrund. La raccomandazione comune riconosce che la pressione collettiva delle attività umane è troppo elevata e contribuisce allo stato ecologico sfavorevole delle specie e dei biotopi nel Mar Baltico. Per contribuire al conseguimento di un buono stato ecologico e degli obiettivi della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, è necessario ridurre l’impatto della pesca su componenti specifiche degli ecosistemi.

(8)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune nella sessione plenaria del 14-18 novembre 2022 concludendo (6) che le misure rappresentano un’iniziativa positiva che fornirà una maggiore protezione alle scogliere e ai banchi di sabbia nelle zone interessate. Secondo lo CSTEP, se attuate e applicate come previsto, le misure contribuiranno a ridurre al minimo l’impatto sulle strutture dei fondali marini (scogliere e banchi di sabbia) nelle aree indicate delle zone speciali di conservazione interessate che mirano a proteggere.

(9)La Commissione conviene pertanto che le misure proposte nella raccomandazione comune presentata dal gruppo BALTFISH dovrebbero essere incluse nel regolamento delegato (UE) 2017/117.

(10)Nel febbraio 2023 la Commissione ha contattato gli Stati membri del gruppo BALTFISH suggerendo modifiche per armonizzare le disposizioni in materia di controllo relative all’applicazione dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7) nelle zone di restrizione del Mar Baltico. Il gruppo BALTFISH ha approvato tali modifiche il 23 febbraio 2023.

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