LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)L’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali stabilito dal regolamento (UE) 2020/354 della Commissione (2) può essere aggiornato conformemente alle norme e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 767/2009.
(2)Conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009 la Commissione ha ricevuto una domanda di aggiornamento dell’elenco degli usi previsti con l’aggiunta all’uso per il particolare fine nutrizionale «Riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica» dell’1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllum. La domanda è stata esaminata tenendo conto del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») su tale additivo per mangimi adottato il 29 giugno 2022 (3), secondo cui l’1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllumil, somministrato per via orale in un mangime complementare sotto forma di bolo in un periodo compreso tra nove giorni prima del parto a immediatamente prima del parto, può prevenire l’ipocalcemia nelle vacche da latte se utilizzato come negli studi sugli animali valutati. In tali studi il bolo era integrato da un mangime contenente livelli adeguati di calcio e magnesio.
(3)Conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009 la Commissione ha ricevuto un’altra domanda di aggiornamento dell’elenco degli usi previsti con la modifica delle condizioni associate all’uso previsto dei mangimi destinati al particolare fine nutrizionale «Riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica», in particolare con la modifica delle caratteristiche nutrizionali essenziali legate al DCAD (Dietary Cation Anion Difference o bilanciamento anioni/cationi) introducendo valori negativi del bilanciamento anioni/cationi nella colonna «Caratteristiche nutrizionali essenziali». Nell’attuale elenco degli usi previsti il DCAD è fissato in un intervallo positivo tra un valore superiore a zero e un valore inferiore a 100. Il richiedente ha proposto di includere nelle caratteristiche nutrizionali essenziali un valore negativo del DCAD. Ciò significa che il livello degli ioni negativi (anioni) può essere superiore al livello degli ioni positivi (cationi). La modifica proposta consente di ridurre il pH nell’urina dell’animale, il che provoca l’escrezione del calcio attraverso l’urina e riduce le concentrazioni di siero nel sangue dell’animale. La riduzione del calcio nelle concentrazioni di siero stimola la secrezione dell’ormone paratiroideo (PTH), il che aumenta il rilascio di calcio dalle ossa e attiva la vitamina D nei reni (con un conseguente miglior assorbimento del calcio nel tubo digerente). Un valore negativo del DCAD comporta inoltre un aumento dell’assunzione di mangimi da parte degli animali bersaglio.
(4)La Commissione ha messo le due domande, compresi i fascicoli, a disposizione degli Stati membri.
(5)La valutazione della domanda relativa alla modifica delle caratteristiche nutrizionali essenziali legate al DCAD e della domanda relativa all’aggiunta nell’elenco degli usi previsti dell’1,25-diidrossiclecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllum utilizzato come negli studi sugli animali valutati dimostra che la composizione specifica dei due mangimi in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale previsto e non comporta effetti nocivi per la salute degli animali, la salute dell’uomo, l’ambiente o il benessere degli animali.
(6)Alla luce di quanto precede, è opportuno aggiornare l’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali stabilito dal regolamento (UE) 2020/354 per quanto riguarda il particolare fine nutrizionale «Riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica».
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/354.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato, parte B, del regolamento (UE) 2020/354, la voce n. 60 è modificata conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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