LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (2) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare in merito ai requisiti generali e specifici in materia d'igiene di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004.
(2)Il regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce in particolare criteri di sicurezza alimentare che definiscono l'accettabilità di un prodotto o di una partita di prodotti alimentari, applicabili ai prodotti immessi sul mercato. Il medesimo regolamento prevede criteri di sicurezza alimentare per Listeria monocytogenes, un importante patogeno di origine alimentare che comporta un grave rischio per la salute pubblica a causa del suo alto tasso di letalità. Nella sua ultima relazione sulle zoonosi (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha osservato che nel 2022 il numero di casi di listeriosi negli esseri umani nell'Unione era aumentato del 15,9 % rispetto al 2021 e che il numero di decessi a seguito di focolai di origine alimentare e causati da Listeria monocytogenes nell'Unione nel 2022 era uno dei più elevati tra quelli comunicati all'Autorità negli ultimi dieci anni. Alla luce di questo aumento dei casi di listeriosi nell'Unione è fondamentale che i criteri di sicurezza alimentare per Listeria monocytogenes siano in grado di offrire un livello di tutela dei consumatori elevato e uniforme lungo tutta la catena alimentare.
(3)Il rischio di contrarre la listeriosi attraverso gli alimenti è influenzato sia dalla suscettibilità individuale del consumatore sia dalla capacità degli alimenti contaminati di costituire terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes a livelli elevati. I bambini e i consumatori con difese immunitarie indebolite da malattie, disturbi o stati patologici sono altamente suscettibili a Listeria monocytogenes e non possono essere esposti ad alimenti contenenti questo patogeno a qualsiasi concentrazione. Per gli altri consumatori è scientificamente riconosciuto che solo l'ingestione di alimenti contenenti una concentrazione di Listeria monocytogenes superiore al limite di 100 ufc/g è potenzialmente dannosa per la salute. Gli alimenti pronti diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes oltre il limite di 100 ufc/g durante il loro periodo di conservabilità rappresentano pertanto un gruppo sensibile di prodotti alimentari su cui le misure di mitigazione del rischio dovrebbero concentrarsi.
(4)Conformemente al regolamento (CE) n. 2073/2005 la presenza di Listeria monocytogenes non deve essere rilevabile in 25 g di alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali prima che non siano più sotto il controllo diretto dell'operatore del settore alimentare che li produce, se tale operatore del settore alimentare non è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che il livello di Listeria monocytogenes non supererà il limite di 100 ufc/g durante il periodo di conservabilità degli alimenti in questione. Il regolamento (CE) n. 2073/2005 non prevede tuttavia un criterio che si applichi a tali alimenti quando non sono più sotto il controllo diretto dell'operatore del settore alimentare che li produce mentre non è ancora possibile garantire che il limite di 100 ufc/g non sarà superato durante il loro periodo di conservabilità.
(5)Al fine di garantire lo stesso livello di tutela della salute pubblica dalla produzione alla distribuzione per gli alimenti pronti diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes, il criterio di sicurezza alimentare «Listeria monocytogenes non rilevabile in 25 g» dovrebbe applicarsi a tutte le situazioni in cui tali alimenti sono immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità e per i quali l'operatore del settore alimentare che li produce non è stato in grado di dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che il livello di Listeria monocytogenes non supererà il limite di 100 ufc/g durante il loro periodo di conservabilità.
(6)Per far sì che gli operatori del settore alimentare dispongano del tempo sufficiente per adattare le loro pratiche e procedure alla nuova prescrizione, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi anteriormente al 1o luglio 2026.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2073/2005.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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