IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(2)Conformemente alla procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2024 una proposta che specifica il massimale dell’importo annuo del contributo per il 2026, l’importo annuo del contributo per il 2025, l’importo della prima quota del contributo per il 2025 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2027 e 2028.
(3)A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.
(4)A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
(5)La decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio (4) fissa il massimale dell’importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2025 a 800 000 000 EUR per la Commissione e a 9 000 000 EUR per la BEI.
(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il massimale dell’importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2026 è fissato a 700 000 000 EUR per la Commissione.
Articolo 2
L’importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2025 è fissato a 809 000 000 EUR, così ripartiti:
a)per la Commissione 800 000 000 EUR; e
b)per la Banca europea per gli investimenti (BEI) 9 000 000 EUR.
Articolo 3
L’importo dei contributi che le parti del FES devono versare a titolo di prima quota per il 2025 è fissato a 359 000 000 EUR, così ripartiti:
a)per la Commissione 350 000 000 EUR; e
b)per la BEI 9 000 000 EUR.
Articolo 4
Un importo di 6 300 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9o FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2025 di cui all’articolo 3.
Articolo 5
La previsione indicativa non vincolante dell’importo annuo dei contributi previsti per il 2027 è fissata a 500 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI. La previsione indicativa non vincolante dell’importo annuo dei contributi previsti per il 2028 è fissata a 400 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
BÓKA J.
Tratto da:
Link:
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it